Decesso dell’atleta e condanna per il Medico sportivo (Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2023, n. 20943).
Condannato per omicidio colposo il Medico sportivo per il decesso dell’atleta causato da infarto.
Con la decisione a commento viene confermata la condanna per omicidio colposo a carico del Medico sportivo poiché certificava la idoneità sportiva agonistica dell’atleta (ciclista) nonostante le anomalie cardiache riscontrate.
La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 4 giugno 2020, con cui il Medico sportivo veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo, perché, con condotta professionale imprudente, imperita e negligente, rilasciando certificato di idoneità sportiva agonistica con validità annuale alla vittima, nonostante l’ECG al massimo sforzo e in fase di recupero eseguito mostrasse reperti ampiamente significativi di “ischemia miocardica infero-laterale”.
Oltre a ciò, l’ECG in parola mostrava “comparsa di inversione dell’onda T in AVL, V1 e V2 e quindi un cambiamento peggiorativo nel corso dell’ultimo anno e l’ECG nella fase di recupero evidenziasse una serie di extrasistoli ventricolari di almeno due diverse morfologie con una tripletta e un sottolivellamento discendente significativo del tratto ST in D2, D3, A VF, V5, V6 e in DI AVL”.
A fronte di tali esami strumentali il Medico sportivo non avrebbe dovuto rilasciare l’idoneità all’agonismo (nè nel 2012, nè nel 2013), omettendo di informare l’atleta delle evidenti alterazioni patologiche in modo da consentirgli di usare le necessarie cautele e di svolgere ulteriori approfondimenti diagnostici. Difatti, il ciclista decedeva nel corso di un allenamento per “arresto cardiaco acuto da verosimile recidiva d’infarto in soggetto con esiti di pregresso infarto del miocardio antero-settale in sede sub-endocardiaca, cardiomiopatia ipertrofico-dilatativa e coro-naropatia“.
Il Medico propone ricorso per Cassazione.
Gli Ermellini danno atto che la perizia d’ufficio e le dichiarazioni rese dal Consulente tecnico della difesa, non lasciavano dubbi in ordine ai profili di colpa addebitabili al Medico in occasione delle visite mediche e degli accertamenti strumentali eseguiti per il rilascio del certificato di idoneità agonistica, nonché al nesso causale tra tale comportamento colposo e il decesso della vittima.
Nello specifico, i Giudici di Appello hanno evidenziato che: l’ECG di base, raffrontato con quello dell’anno precedente mostrava segni di peggioramento; l’ECG dopo sforzo risultava non leggibile; il primo ECG eseguito nella fase di recupero evidenziava segni significativi del permanere della patologia, che avrebbero dovuto indurre il medico a non rilasciare il certificato di idoneità.
Tutti i Consulenti hanno confermato l’assenza di particolari difficoltà interpretative degli esami strumentali eseguiti dalla vittima, in considerazione della specializzazione in medicina dello sport e della pregressa esperienza professionale dell’imputato.
Ebbene, l’impiego esigibile della media diligenza e perizia medica avrebbe dovuto comportare, non già la superficiale diagnosi che aveva dato luogo al rilascio del certificato di idoneità sportiva, bensì l’effettuazione di esami maggiormente approfonditi che avrebbero evitato, con ampio margine di probabilità, la morte della vittima, la quale invece, avveniva improvvisamente durante l’attività fisica che praticava.
In altri termini, i Giudici hanno accertato che la morte improvvisa del paziente poteva e doveva essere scongiurata mediante un diligente ed oculato comportamento professionale del Medico «per cui, quello diverso da lui tenuto, nel caso concreto, si palesava, sotto il duplice profilo della negligenza e dell’imperizia, colposo ed eziologicamente incisivo sul determinismo dell’evento mortale, avendo consentito l’automatica ammissione del soggetto all’attività sportiva, incompatibile con la sua situazione clinica ed essendo, di contro, razionalmente altamente credibile che la sua morte sarebbe stata evitata, se non avesse svolto l’allenamento ciclistico».
Il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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