Estrazione dente del giudizio inferiore sx e responsabilità sanitaria (Tribunale Firenze, Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. R.G. 3544/2022, del 10.5.2023).

Difficoltà di articolazione della parola e altri disturbi a seguito di estrazione dente del giudizio.

La causa di merito (ex art. 702 bis c.p.c.) è stata introdotta dalla danneggiata dopo ATP introdotto ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.

La paziente lamenta che dopo essersi sottoposta a intervento di “estrazione dente del giudizio inferiore sx” sentiva la lingua come addormentata, presentava notevoli difficoltà di articolazione della parola, non sentiva sapori durante la consumazione di cibi e bevande e aveva gravi problemi di masticazione, dovuti al fatto che durante i pasti si morde frequentemente la lingua divenuta insensibile.

Su tali sintomi l’Odontoiatra tranquillizzava la paziente dicendole che si trattava di “ordinario decorso post-operatorio connesso alle plurime (quattro) anestesie eseguite durante l’intervento”. Considerato, tuttavia, il persistere di tali sintomatologie la donna si rivolgeva al proprio Medico di famiglia che prescriveva terapia farmacologica e accertamenti diagnostici per appurare le condizioni del cavo orale. Eseguiti gli accertamenti emergeva “interessamento parziale delle fibre sensitive di pertinenza del n. linguale sn.”

Il Medico legale (fiduciario della Compagnia assicurativa dell’Odontoiatra) accertava: “il Sanitario ha verosimilmente sottostimato, e conseguentemente non evidenziato con sufficienza chiarezza alla donna, i rischi che erano insiti nell’intervento […] che non ricorrevano caratteri d’urgenza tali che rendessero improcrastinabile l’intervento” e che la paziente ha riportato la lesione del nervo linguale, più correttamente classificata come “neurotmesi (lesione macroscopica del nervo, con anestesia-ipoestesia e/o disestesia permanenti senza segni di ripresa spontanea dello stesso)”a causa di manovre incongrue del sanitario poste in essere durante l’operazione….(..)..carente la corretta terapia post-operatoria……danno biologico permanente del 6%”.

La consulenza Medico legale svolta in seno all’ATP, richiamando ed approfondendo i precedenti esami elettromiografici svolti dalla paziente, ha ravvisato una condotta colposa dell’Odontoiatra, il nesso causale con i disturbi lamentati e un danno biologico permanente nella misura del 4%.

Nelle more del giudizio di ATP l’Odontoiatra corrispondeva alla danneggiata la somma di euro 1.305,98, trattenuta dalla stessa in acconto sul maggior dovuto.

Parallelamente il giudizio penale intrapreso dalla paziente nei confronti dell’Odontoiatra si concludeva con assoluzione “perché il fatto non sussiste”, risultando accertata dai Periti del P.M. responsabilità dell’Odontoiatra esclusivamente per l’assenza di consenso informato.

Nel giudizio di merito, l’Assicurazione del medico precisa di avere provveduto, al fine di evitare il contenzioso, al versamento di € 4. 929,71 corrispondenti al 4% di danno biologico permanente riconosciuto dal C.T.U. in sede di A.T.P., importo che tuttavia veniva trattenuto dall’Odontoiatra.

Il Giudice acquisisce il fascicolo dell’A.T.P. e preliminarmente evidenzia che l’assoluzione in sede penale dell’Odontoiatra non esclude in radice la possibilità di accertare una sua responsabilità per colpa professionale medica in sede civile in ragione della sostanziale differenza tra quest’ultima e la responsabilità penale per i reati di lesioni colpose. E’ diversa la prova richiesta a dimostrazione del nesso causale poiché, se per riconoscere una responsabilità penale è necessario che l’accusa dimostri in primo luogo condotta, evento e nesso causale che li lega al di là di ogni ragionevole dubbio (elemento oggettivo del reato), diversamente, in sede di accertamento della responsabilità sanitaria civile, il creditore-danneggiato è tenuto a provare solamente il nesso causale tra condotta medica e danno alla salute con la più semplice dimostrazione che il secondo è conseguenza della prima secondo il criterio del più probabile che non.

Detto in altri termini, in sede civile nell’operazione di accertamento del fatto va considerata l’ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. Ciò rispecchia il sistema logico operativo della prova presuntiva civile che è essenzialmente un ragionamento probabilistico per giungere alla conclusione più probabile tra quante possono essere ipoteticamente tratte dal fatto noto.

Quanto all’elemento soggettivo (la colpa) mentre in sede penale spetta all’accusa provarlo, in sede civile spetta al sanitario dimostrare di non essere in colpa per avere correttamente adempiuto con diligenza richiesta dall’attività professionale ex art 1176 c.c., altrimenti opererà una presunzione di colpevolezza, secondo le regole della responsabilità contrattuale. E’ ben vero che un’assoluzione in sede penale potrebbe essere motivata, in punto di accertamento dei fatti, in termini di esclusione in radice, anche sotto il profilo della probabilità prevalente, un nesso causale tra atto medico ed evento, ovvero in termini di sicura esclusione dell’elemento colposo soggettivo, il che renderebbe l’accertamento civilistico superfluo, potendo il convenuto richiamare a sua difesa l’esclusione da ogni responsabilità accertata in modo più rigoroso e penetrante in sede penale.

Ciò posto, l’assoluzione in sede penale dell’Odontoiatra, pur riconoscendo un chiaro rapporto di causalità fra l’intervento di estrazione dentaria e i disturbi descritti in capo alla paziente, non ritenne invece provato “ al di là di ogni ragionevole dubbio” il carattere colposo della condotta del Medico. Difatti nel giudizio penale non fu possibile individuare la precisa manovra che avrebbe leso il nervo linguale della paziente durante l’intervento di estrazione del dente, pertanto, il Giudice penale non poteva valutare se l’estrazione veniva eseguita correttamente, o meno. Infine, viene evidenziato, che l’assoluzione dell’Odontoiatra è avvenuta ex art. 530, comma 2, c.p.p., formula che corrisponde alla “vecchia” assoluzione per insufficienza di prove.

Svolta tale interessante disamina sulle evidenze probatorie del procedimento penale svoltosi in danno dell’Odontoiatra, il Giudice prende atto delle conclusioni dell’ATP le quali hanno accertato che la lesione al nervo linguale di sinistra deriva da malpractice sanitaria nell’esecuzione dell’estrazione dell’ottavo inferiore di sinistra  e dal successivo follow up.

In particolare, il CTU ha eseguito sulla paziente “Riflesso Inibitorio Masseterino” che ha accertato una “afferenza sensitiva del distretto di pertinenza del muscolo linguale ragionevolmente correlabile, qualitativamente, con la presenza di una lesione sensitiva al nervo linguale sinistro comunque non completa” per la quale ha proposto una valutazione in termini di danno biologico pari al 4% .

Il danno viene liquidato sulla base dei parametri di liquidazione del danno di cui al Codice delle Assicurazioni RCA.

Avv. Emanuela Foligno

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