Stabilizzazione vertebrale e aggravamento del danno preesistente (Cass. civ., sez. VI – 3, 29 novembre 2022, n. 35025).
Stabilizzazione vertebrale: aggravamento del danno preesistente e riduzione dei punti percentuali.
La Suprema Corte torna ad esprimersi in punto di aggravamento del danno preesistente e ribadisce che è errato ridurre i punti percentuali di invalidità relativi alle lesioni preesistenti.
Nello specifico la decisione a commento chiarisce quali siano i criteri da applicare nella liquidazione del danno iatrogeno, ovvero nell’ipotesi in cui il responsabile abbia aggravato postumi permanenti di cui la vittima avrebbe comunque patito.
La vicenda trae origine da una contestata responsabilità medica a seguito di un errato intervento di stabilizzazione vertebrale e la danneggiata promuoveva azione di risarcimento dei danni nei confronti del Medico curante e della Struttura sanitaria.
Per quanto qui di interesse, il Tribunale, a fronte di lesioni permanenti quantificate dalla CTU nella misura del 20%, determinava nella minore misura del 10% lo stato di invalidità riferibile al fatto dannoso, posto che la donna sarebbe stata comunque affetta da una invalidità del 10% per una patologia preesistente all’intervento.
La Corte d’Appello confermava tale decisione.
La danneggiata impugna in Cassazione lamentando errata applicazione dei principi consolidati di interpretazione dell’art. 1223 c.c. relativamente alla quantificazione del danno differenziale.
La “sottrazione” deve avvenire tra valori monetari, ribadisce la Suprema Corte, ricalcando in tale modo il principio già consolidato e ripreso recentemente (sentenza n. 26117/2021).
“L’apprezzamento delle menomazioni policrone concorrenti in capo al danneggiato, rispetto al maggior danno causato dall’illecito, va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l’invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito e poi quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro”.
Convertite entrambe le percentuali in somme di denaro si deve procedere a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quella corrispondente al grado di invalidità preesistente.
I Giudici di Appello hanno erroneamente quantificato il danno patito dalla paziente, a seguito di intervento di stabilizzazione vertebrale, ponendo a base del calcolo tabellare una percentuale invalidante del 10%, pari alla differenza tra quella del 20% effettivamente riscontrata e quella ascrivibile alle menomazioni preesistenti concorrenti, anziché operare la differenza tra la quantificazione tabellare della lesione del 20% e quella della lesione del 10%.
Il danno risarcibile non è il grado di invalidità in sé, bensì le funzioni vitali perdute dalla vittima: tali privazioni progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell’invalidità, diversamente dalla misura convenzionale (cioè i punti percentuali) che ovviamente crescono secondo una progressione aritmetica.
Conseguentemente la somma riconosciuta dalle tabelle cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi, il che significa che riconoscere una invalidità del 10% dal punto di vista monetario attribuisce al danneggiato una somma inferiore rispetto a riconoscerne una del 20% e sottrarre la somma derivante dall’invalidità pregressa del 10%.
Proprio per tale ragione la liquidazione posta in essere dai Giudici di merito è errata e la sentenza viene cassata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno
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