Ulteriore infortunio sul lavoro e rideterminazione della rendita (Cassazione civile, sez. VI,  dep. 25/11/2022, n.34830).

Ulteriore infortunio sul lavoro e rideterminazione della rendita INAIL.

La Corte di Appello di Roma respingeva l’appello dell’infortunato e lo condannava al pagamento delle spese di giudizio.

Il gravame veniva proposto sulla statuizione adottata dal Giudice di primo grado, in punto di regolazione delle spese processuali.

La Corte romana osservava come il ricorrente -che agiva per la rideterminazione della rendita a seguito di un nuovo infortunio- non si fosse sottoposto alla cd. visita collegiale medica, in sede amministrativa. A tale riguardo, ha evidenziato come, non in contestazione il diritto dell’assicurato di adire direttamente il Giudice, il mancato ricorso all’Istituto con cui sarebbe stato possibile definire “in via extragiudiziale e gratuitamente Ia controversia sulla valutazione dell’INAIL” costituisse condotta valutabile in termine di “gravi ed eccezionali motivi”, ai fini della compensazione delle spese processuali, ai sensi della pronuncia della Corte costituzionale n.77 del 2018.

La vicenda arriva in Cassazione. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’insussistenza dei gravi ed eccezionali motivi ex art. 92 c.p.c.”, con connessa violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4.

In altri termini, il lavoratore censura l’affermazione con cui la Corte di merito ha ritenuto che ricorressero i presupposti normativi per l’esercizio, da parte del Giudice del primo grado, del potere di compensazione. E’ nella facoltà della parte adire la via giudiziaria, piuttosto che intraprendere quella amministrativa: la mancata scelta di quest’ultima non può legittimare l’esercizio del potere di compensazione delle spese processuali.

La censura è fondata.

Nel concreto, il procedimento è disciplinato ratione temporis dall’art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente (il giudizio è stato introdotto nel 2017), a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”;

La disposizione, nella parte in cui consente al Giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni è norma “elastica”, da specificare in via interpretativa da parte del Giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge.

La Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che esprima un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” (v. in motivazione Corte Cost. n. 77 del 2018 cit.).

Ciò non è riscontrabile nel caso in esame ove si discute della mancata adozione, ad opera della parte, di un istituto processuale che, in chiave preventiva, avrebbe potuto favorire la composizione della lite derivante dall’ulteriore infortunio subito e conseguente rideterminazione della rendita INAIL.

La procedura amministrativa nei confronti dell’Istituto previdenziale è deflattiva e facoltativa. Ergo, una volta che la parte abbia scelto, come era nella sua facoltà, di intraprendere l’iter giudiziale e la lite arriva all’esito finale della decisione, l’alea del processo deve gravare sulla parte totalmente soccombente, come “normale complemento” dell’accoglimento della domanda (Corte Cost. n. 303 del 1986), salva, come detto, la ricorrenza delle ipotesi eccettuative, circostanza, però, non integrata dal solo richiamo alla possibilità che la controversia ben poteva definirsi gratuitamente in sede amministrativa.

Assorbito l’esame del secondo motivo che ripropone, nella sostanza, la medesima questione, seppure in termini di omesso esame di fatto decisivo.

In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame.

Avv. Emanuela Foligno

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