Attendibilità della dinamica del sinistro stradale (Cassazione civile, sez. VI, dep. 05/12/2022, n.35593).
Attendibilità della dinamica del sinistro stradale in caso di intervento del FGVS.
La vicenda trae origine dall’investimento del pedone da parte di un motociclo a sua volta investito da un’automobile poi dileguatasi.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda avanzata dal pedone e la Corte d’Appello confermava integralmente la prima decisione.
La Corte ha ritenuto che l’attore non avesse dato la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, e deduceva scarsa attendibilità della dinamica del sinistro dal momento che: a), nel rapporto della Polizia Municipale risultava che tra le persone presenti, non ve ne era stata nessuna in grado di notiziare sulla dinamica del sinistro, e avevano indicato nel solo motociclo l’unico rinvenuto sul posto, il veicolo in esso coinvolto; b) al contrario, i due testimoni escussi nel corso del giudizio sulla dinamica dell’incidente, avevano riferito di essere stati presenti al momento dell’arrivo degli agenti, l’uno precisando persino di aver fornito loro le proprie generalità e di avere dichiarato la propria disponibilità a rendere informazioni, l’altro chiarendo di non aver rilasciato dichiarazioni, sebbene avesse assistito al sinistro per essersi trovato sul luogo in compagnia della stessa vittima; c) entrambi i testimoni dovevano ritenersi inattendibili, avuto riguardo al contrasto delle loro dichiarazioni con il “dato certo” evincibile dal rapporto delle agenti di polizia municipale, secondo cui tutti coloro che si trovavano sul posto al momento del loro arrivo, avevano dichiarato di non sapere riferire le modalità dell’incidente e non avevano fatto alcun riferimento al coinvolgimento di un autoveicolo rimasto ignoto; d) inoltre, nell’annotazione contenuta nella scheda di intervento dell’autoambulanza che aveva soccorso il pedone si ipotizzava che lo stesso fosse a bordo del motociclo, non escludendosi neppure l’eventualità che ne fosse alla guida; e) alla luce delle risultanze istruttorie e del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, doveva ritenersi che non vi fosse alcuna prova che l’incidente stradale fosse stato provocato da un autoveicolo sconosciuto, mentre, al contrario, risultava coinvolto con certezza nel sinistro il solo motoveicolo, identificato ed assicurato, di talché la domanda formulata nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non poteva che essere rigettata.
Il danneggiato impugna in Cassazione la decisione dolendosi del giudizio di mancanza di attendibilità della dinamica del sinistro e dei testimoni.
Il ricorrente deduce che il Giudice del merito avrebbe attribuito alla stessa valore di “prova piena”, omettendo di operare secondo il suo prudente apprezzamento; evidenzia che, al contrario, l’atto pubblico, e pertanto anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, mentre, con riguardo alle altre circostanze di fatto eventualmente indicate, costituisce un mezzo di prova liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Le censure vengono ritenute inammissibili.
Le doglianze censurano, in realtà, l’apprezzamento delle circostanze di fatto e la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, omettendo di considerare che tale apprezzamento è attività riservata al Giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.
I Giudici di appello hanno ritenuto che i due testi escussi sulla dinamica dell’incidente dovevano ritenersi inattendibili, giacché essi, nel riferire di essere stati presenti al momento dell’arrivo delle agenti di polizia municipale, avevano reso dichiarazioni in insanabile contrasto con il contenuto del rapporto stilato dagli agenti medesimi, secondo cui, tra le persone presenti, non ve ne era stata nessuna in grado di fornire informazioni sulla dinamica del sinistro.
Ed ancora, i Giudici di merito hanno poi concluso che non era emersa alcuna prova della circostanza che il sinistro fosse stato provocato da un autoveicolo rimasto ignoto, sicché la domanda proposta contro l’impresa di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime delle Strada non poteva che essere rigettata.
Risulta pertanto che i motivi di ricorso tendono a provocare dalla Corte di Cassazione una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita in appello.
In definitiva, il ricorso proposto dal pedone viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
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