Scontro frontale tra autoveicoli e ultramassimale assicurativo (Cassazione civile, sez. III, dep. 28/06/2022, n.20779).

Scontro frontale tra autoveicoli: pari responsabilità e condanna ultramassimale.

Gli attori adivano il Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso dei loro genitori a seguito di un sinistro stradale occorso al veicolo sul quale erano trasportati che rimaneva coinvolto in uno scontro frontale.

Il proprietario-conducente del veicolo responsabile chiedeva di chiamare in causa il Comune quale corresponsabile nella causazione del sinistro, in ragione della presenza di un tombino sotto il livello della strada. Il Tribunale dichiarava la esclusiva responsabilità del convenuto e respingeva la domanda nei confronti del comune di Napoli.

La sentenza veniva appellata in via principale dall’Assicurazione del veicolo responsabile che si doleva della condanna ultramassimale; incidentalmente gli attori si dolevano della liquidazione dei danni.  

La Corte di Appello di Napoli, esaminando prioritariamente l’appello incidentale rigettava il primo motivo ed accoglieva il secondo e rideterminava le somme riconosciute in primo grado ai congiunti.

La questione approda in Cassazione ove il primo motivo dei due ricorsi censura la motivazione della sentenza quanto al disconoscimento della responsabilità ultramassimale. 

Gli Ermellini danno atto che la Corte di merito, osservava che la prova concreta della responsabilità esclusiva dell’Alfa Romeo emergeva dal Rapporto di incidente stradale e dalla CTU svolta in sede penale, nonché dalla sentenza di applicazione della pena.

In particolare risulta accertato che l’imputato, alla guida dell’autovettura Alfa Romeo 147, nell’affrontare in accelerazione una curva ad una velocità non commisurata alle condizioni ambientali (fondo stradale bagnato) perdeva il controllo dell’auto e invadeva la corsia opposto provocando il violentissimo scontro frontale contro l’autovettura Mazda dove erano trasportati i coniugi deceduti, risultando del tutto esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Napoli in qualità di corresponsabile del sinistro.

Difatti, sia il Consulente del Pubblico Ministero, sia le autorità intervenute sul luogo del sinistro hanno escluso qualsivoglia efficienza causale del tombino nella dinamica del sinistro.

Ed ancora, la Corte territoriale non ravvisava alcun colpevole ritardo nella gestione del sinistro imputabile alla Compagnia assicuratrice.

In buona sostanza, i ricorrenti lamentano che la Corte napoletana erroneamente ha escluso che la vicenda fosse da ricondurre alle norme che con riferimento alle figure della c.d. mala gestio propria ed impropria disciplinano il comportamento da tenersi dall’assicuratore nell’adempimento delle sue obbligazioni riconducibili al contratto assicurativo tanto nei confronti del suo assicurato quanto – in ragione dell’esistenza dell’azione diretta a suo favore – nei confronti dei danneggiati.

Il ragionamento con cui la Corte d’appello ha escluso la ricorrenza della mala gestio è errato, in quanto l’assicuratore che ha ricevuto richieste di danneggiati che nel loro cumulo superano il massimale, se non vuole correre il rischio di incorrere in un giudizio di ritardo nell’adempimento, non può che mettere a disposizione il massimale, come prevede l’art. 140, comma 4.

L’aver messo a disposizione il residuo massimale solo il 20 luglio del 2012, e poi su un conto corrente vincolato a favore di tutte le parti lese, costituisce un comportamento non corretto e non diligente, ma privo di giustificazione ai fini dell’esclusione della mala gestio.

Conseguentemente, viene cassata la sentenza sul punto avendo la Corte d’appello erroneamente applicato la disciplina del ritardo dell’assicuratrice nell’adempimento della sua prestazione.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Omicidio colposo stradale per investimento del ciclista

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui