Medico di famiglia: ruolo, obblighi, visite in studio e al domicilio

Medico di famiglia: è un importante punto di riferimento per numerose attività. Richiesta di esami di laboratorio e strumentali, redazione ricette e certificati, richieste di visite specialistiche prescrizione farmaci.

Normalmente, come tutti sanno, l’attività del Medico di base si svolge presso il suo ambulatorio. Tuttavia, il paziente può richiedere una visita domiciliare ? La risposta è positiva ma solo in caso il paziente sia in condizioni di non trasferibilità, oppure se il suo stato di salute gli impedisca di recarsi presso l’ambulatorio.

La disciplina di settore è aspecifica, nel senso che non esistono apposite leggi, e la fonte da tenere in considerazione è rappresentata dagli accordi collettivi nazionali.

Ebbene, secondo l’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di base, lo studio del Medico di famiglia deve essere aperto 5 giorni a settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, e garantire l’apertura per almeno due fasce giornaliere (pomeridiane o mattutine).

L’orario di apertura deve essere congruo, definito anche in base alle necessità dei pazienti iscritti nel suo elenco, idoneo a garantire una prestazione medica corretta, efficace e funzionale alla migliore assistenza dei pazienti.

Il Medico è obbligato a rispettare i seguenti orari:

5 ore settimanali fino a 500 assistiti;

10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti;

15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti.

Il Medico svolge la propria attività in ambulatorio, ma non può rifiutarsi di compiere visite a domicilio, in casi di eccezionalità giustificati dall’intrasferibilità dell’ammalato e da elementi di evidente immobilità.

Le visite domiciliari devono essere svolte in giornata se sono state richieste entro le ore 10:00, oppure, se richieste oltre quest’orario, entro le ore 12:00 del giorno successivo. Fermo il fatto che il Medico ha ampia discrezionalità nella organizzazione delle visite a domicilio, sarà comunque tenuto a eseguire le visite a domicilio richieste il giorno precedente o entro le 10:00 del giorno stesso. Le visite domiciliari sono gratuite.

La Corte di Cassazione ha precisato che  “la visita a domicilio non indispensabile presenta i caratteri di una visita privata che il medico può effettuare come libero professionista chiedendo un pagamento”

Se il paziente versa in condizioni di salute che richiedono un intervento urgente, il Medico dovrà svolgere la visita a domicilio entro il più breve tempo possibile. Tuttavia, a valutare l’urgenza, così come anche l’intrasferibilità del paziente, è il Medico stesso sulla base della sintomatologia che gli viene descritta e di tale valutazione ne risponde personalmente.

Non vi è una normativa specifica che chiarisca cosa debba intendersi per “non trasferibilità”, e dunque è necessaria un’analisi particolare, caso per caso, che tenga anche in considerazione l’età e le condizioni di salute generale del paziente.

Tuttavia, una valutazione scorretta sulle condizioni di gravità e improrogabilità della visita domiciliare, che determini il rifiuto della visita a domicilio, può dar luogo a sanzioni disciplinari, procedimento penale e/o civile.

La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21631/17, ha statuito che “il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione e finanche dalla circostanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva” (cfr. Cass. n. 21631/2017).

Avv. Emanuela Foligno

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