Tamponamento effettuato da veicolo non identificato (Cassazione civile, sez. III, 19/04/2023, n.10540).
Veicolo non identificato provoca un tamponamento stradale.
Il motociclista danneggiato citava a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale che l’aveva visto coinvolto.
Nello specifico, il danneggiato dichiarava di essere stato tamponato da un veicolo non identificato che, in un tentativo di sorpasso, lo aveva urtato facendolo cadere. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda per insufficiente prova della ricostruzione della dinamica del sinistro. Tale decisione veniva confermata anche dalla Corte di Appello di Milano.
La Corte territoriale rigettava la richiesta di C.T.U. cinematica, affermandone l’utilità solo nel caso di contrasto sulle dinamiche del sinistro, ma non per provare fatti meramente allegati e non provati da parte attrice. Nel merito, i Giudici di secondo grado hanno condiviso le valutazioni del Tribunale, evidenziando che i soggetti sentiti a sommarie informazioni nell’immediatezza dei fatti si erano limitati a chiarire le dinamiche successive al tamponamento (caduta del motociclo, invasione dell’opposta corsia e urto con l’autocarro), ma nessuno dei testimoni dichiarava di avere visto il tamponamento. Inoltre, nessuno dei conducenti dei veicoli che viaggiavano in coda al motociclista, notavano alcuna manovra brusca di un autoveicolo, poi allontanatosi.
Il motociclista si rivolge alla Cassazione dolendosi del rigetto della domanda per il fatto che nessuno dei soggetti sentiti dai Carabinieri avesse notato autovetture allontanarsi, e che il PM aveva chiesto l’archiviazione del procedimento penale.
Secondo la tesi del ricorrente, la prova del fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, non identificabile in forza di circostanze obiettive, potrebbe essere fornita anche sulla base di mere tracce ambientali o dichiarazioni orali. La Corte d’appello non si sarebbe attenuta al suddetto principio, pretendendo una prova del nesso causale secondo lo standard penalistico del “aldilà di ogni ragionevole dubbio” e non procedendo a verificare, alla luce di tutti gli elementi disponibili nel caso concreto, la più probabile tra le possibili cause alternative dell’evento dannoso.
Le censure vengono considerate infondate e inammissibili.
La Corte d’appello non ha rigettato la domanda per mancanza di prova circa la presenza di un veicolo non identificato, ma ha rilevato che la dinamica del sinistro non trovava conferme nelle dichiarazioni dei soggetti ascoltati dai Carabinieri.
La Corte d’appello ha escluso la verosimiglianza della ricostruzione dell’incidente come prospettata dal ricorrente non sulla base di una ricostruzione alternativa ritenuta più plausibile, ma evidenziando che gli elementi probatori allegati a fondamento della propria domanda non erano in grado di chiarire le concrete modalità del sinistro e l’effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo, rimasto non indentificato.
La decisione impugnata ha adeguata motivazione, ed è conforme alla giurisprudenza secondo cui “l’intervento del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno; ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
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