La Corte di Cassazione torna ad occuparsi della tutela del trasportato su un autoveicolo ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs 209/2005 alias Codice delle Assicurazioni.

A ricorrere agli ermellini di Piazza Cavour è una mamma in nome proprio e in qualità di esercente la potestà parentale sulla figlia minore, entrambe trasportate a bordo di un veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale il giorno 11.05.2009. Dopo aver avuto ragione sulla compagnia assicurativa UnipolSai (all’epoca UGF) da parte del Giudice di Pace adito, la convenuta soccombente ricorre in appello sostenendo l’inapplicabilità dell’art 2054 c.c. II comma, in assenza di collisione tra i due veicoli. Dello stesso avviso il Tribunale di Forlì che pertanto rigetta la domanda.

La Terza Sezione Civile con la pronuncia nr. 16181 del 30.07.2015 accoglie il ricorso e dipana un pò di nebbia sull’interpretazione del citato art 141 Codice delle Assicurazioni:

6. Alla luce di tali principi ha errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo che l’attrice non aveva fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti e ed eventualmente di applicare la responsabilità la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.

Tale accertamento è al di fuori della previsione dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l’effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli art. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni).

7. Nella specie le ricorrenti hanno provato di aver riportato danni a seguito del sinistro, non essendo contestato dalla società assicuratrice l’incidente, avendo essa addirittura risarcito il danno seppur in misura asseritamente insufficiente prima dell’inizio del giudizio di merito.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Forlì in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto: in applicazione dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti. Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

Umberto Coccia

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