Il Tribunale di Urbino è chiamato a decidere della domanda risarcitoria dei congiunti del paziente deceduto, intrapresa nei confronti di ASUR Marche e Regione Marche.
I fatti
Il paziente sarebbe deceduto per disseccazione aortica non diagnosticata dai medici di pronto soccorso. Nello specifico, il 5/10/2001 la vittima veniva trasportata al P.S. dell’Ospedale di Urbino per sospetto infarto del miocardio, escluso il quale il paziente era stato dimesso con diagnosi di esofagite da reflusso.
Dopo 3 giorni, l’8/10/2001, il paziente si recava presso il proprio medico di base che prescriveva un esame schermografico del torace, eseguito il giorno stesso.
Dopo due giorni il paziente veniva rinvenuto privo di vita.
Il Giudice ordinava la chiamata in causa anche del medico di base della vittima e, previa CTU medico-legale, accoglieva la domanda liquidando la somma di €1.430.000.
Il Medico di base impugna la sentenza in Appello e la Corte di Ancona rigetta la domanda nei confronti dello stesso e aumenta l’importo risarcitorio nei confronti dei congiunti riconoscendo a ciascuno di essi la perdita patrimoniale da lucro cessante, applicando il criterio del triplo della pensione sociale.
Le motivazioni dei giudici di Appello
Per quanto qui di interesse, i Giudici di Appello danno atto che vi era stata negligenza ed imprudenza dei sanitari del pronto soccorso per non avere trattenuto il paziente in osservazione, per avere omesso l’approfondimento diagnostico-strumentale che con elevata probabilità avrebbe permesso la corretta diagnosi e per non avere chiaramente indirizzato il paziente ad un tempestivo ritorno presso la struttura sanitaria in caso di persistente sintomatologia.
Aggiungono che l’affermazione del CTU secondo cui “in caso di tempestivo intervento in centro specialistico vi sarebbe stato almeno un circa 15-20% di probabilità di decesso” andava intesa nel senso di un’alta percentuale di sopravvivenza in caso di tempestivo trattamento chirurgico, mentre l’osservazione di CTU secondo cui “la dissezione allo stadio iniziale poteva sfuggire alla diagnosi in più del 40%” dei casi non rilevava, posto che la condotta dei sanitari era censurabile per imprudenza e negligenza e non per imperizia, nella quale rilevava la colpa grave di cui all‘art. 2236 c.c.
Precisano anche i Giudici, con riferimento al concorso della concausa naturale, che la concausa naturale, o la maggiore vulnerabilità del soggetto, non impedivano che il responsabile dell’illecito rispondesse per l’intero.
Il ricorso in Cassazione
L’Azienda Sanitaria, ricorrendo in Cassazione, oltre a contestare il danno biologico patito dalla vittima, osserva che secondo la CTU nel procedimento penale, il paziente era vittima di una patologia a genesi spontanea, rara, prodotta dalla degenerazione della parete aortica per cause non sempre identificabili e che i mancati approfondimenti diagnostici erano giustificati dal fatto che le alterazioni non raggiungevano ancora il livello di identificabilità attraverso ulteriori esami. Osserva ancora che, con motivazione contraddittoria, era stato ritenuto esente da responsabilità il medico di base in presenza di elettrocardiogramma eseguito dopo tre giorni. Aggiunge che la complicazione mortale si è verificata per la peculiarità, gravità e rarità della patologia, che doveva essere considerata ai fini del rapporto di causalità, e che il mancato esame delle risultanze della CTU costituisce vizio motivazionale.
Le censure non sono fondate perché muovono da una erronea interpretazione delle norme. L’Azienda Sanitaria valuta come concausa naturale non un evento esterno alla prestazione sanitaria, ma la patologia stessa rispetto alla quale doveva essere effettuata la prestazione del sanitario, e che naturalmente non può allo stesso tempo essere oggetto della prestazione e concausa esterna. Le caratteristiche di gravità ed anormalità della patologia avrebbero potuto eventualmente rilevare ai fini della speciale difficoltà ai sensi dell’art. 2236 c.c., presupposto dal Giudice del merito reputato tuttavia irrilevante, essendo stato basata la responsabilità sanitaria sull’imprudenza e negligenza, e non sull’imperizia.
Venendo al danno biologico patito dalla vittima, secondo l’Azienda Sanitaria non vi sarebbe la prova della consapevolezza della imminente morte. Tale considerazione, tuttavia, è estranea alla ratio decidendi perché i Giudici di Appello hanno riconosciuto il danno biologico terminale e non quello morale terminale.
Per completezza espositiva, si segnala che vengono rigettati anche i ricorsi incidentali delle due compagnie assicuratrici che riguardavano la mancanza di copertura assicurativa.
Osservazioni alla sentenza Cassazione civile sez. III, 02/04/2024, n.8705
La decisione commentata dà continuità a due principi fondamentali della responsabilità sanitaria.
- Il primo: la concausa naturale.
L’Azienda Sanitaria – errando – ha ritenuto come concausa naturale non un evento esterno alla prestazione sanitaria, ma la patologia stessa rispetto alla quale doveva essere effettuata la prestazione del sanitario. Ciò non è possibile perché la concausa naturale non può essere allo stesso tempo oggetto della prestazione e concausa esterna.
Semmai, le caratteristiche di gravità ed anormalità della patologia rara di cui soffriva il paziente avrebbero potuto eventualmente rilevare ai fini della speciale difficoltà ai sensi dell’art. 2236 c.c. Il ragionamento della S.C. è conforme alla giurisprudenza che ha delineato la concausa naturale, ai fini di effetto assorbente ai sensi dell’art. 1218 c.c., e non concorrente poiché la concausa naturale – eventualmente – rileva sul piano della causalità giuridica e non di quella materiale (ad ultimo Cass. 26851/2023).
- Il secondo: il danno patrimoniale da lucro cessante.
I Giudici di merito hanno evidenziato che la vittima, al momento dell’evento, godeva di un reddito sporadico e minimo. Ergo, per la liquidazione in favore dei congiunti del lucro cessante è stato utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale.
Anche questa decisione è conforme a giurisprudenza poiché si è affermato che “ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato” (in tal senso, tra le tante, 17690/2020).
Avv. Emanuela Foligno