Parametro della tripla pensione sociale applicato per risarcire una giovane praticante avvocato con un danno invalidante agli occhi
La pensione sociale viene triplicata in relazione al danno patrimoniale futuro che la praticante avvocato subirà a causa del danno invalidante subito agli occhi, che non le permetterà di lavorare; lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 17690/2020.
A seguito di un malriuscito intervento laser agli occhi, la ricorrente riportava postumi invalidanti all’occhio sinistro; motivo per il quale decideva di convenire in giudizio ASL dell’Aquila e l’oculista che aveva eseguito l’intervento.
Il tribunale di primo grado aveva liquidato una somma a titolo di risarcimento, contestata in sede di gravame dalla giovane praticante in quanto a suo giudizio non teneva pienamente conto della perdita che la stessa avrebbe subito, non potendo svolgere la propria attività lavorativa di avvocato.
La Corte d’Appello dell’Aquila non accoglieva le doglianze lamentate da parte ricorrente che pertanto decideva di proporre ricorso per Cassazione.
In via del tutto preliminare, la Suprema Corte specificava che la valutazione dei guadagni della ricorrente, che al momento del sinistro era una praticante legale doveva essere governata dai medesimi principi che informano l’analisi di casi in cui il danneggiato sia disoccupato. E’ infatti di tutta evidenza come i guadagni sporadici di una praticante avvocato non siano in alcun modo rappresentativi di quello che poi sarà l’andamento della vita professionale nella sua fase matura.
Pertanto la valutazione della minorata capacità indotta dall’intervento deve essere svolta alla luce, da un lato tenendo conto dell’incidenza dei postumi sullo svolgimento della professione forense e quindi della drastica riduzione di possibilità per la ricorrente di lavorare; dall’altro tenendo conto del criterio di quantificazione sopra esposto. Si legge quindi nella sentenza: al riguardo, va alla specie applicato il seguente principio di diritto: “quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da capacità lavorativa, anche se patito in conseguenza di errata prestazione sanitaria da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi , anche in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale , pure ne caso in cui sia accertato che la vittima, come nell’ipotesi di un libero professionista prima o immediatamente all’inizio della sua attività percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla, in sostanza, equiparabile a un disoccupato”.
La Suprema Corte quindi accogliendo parzialmente i motivi di ricorso presentati cassava la sentenza e rinviava alla Corte d’Appello dell’Aquila.
Avv. Claudia Poscia
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a malasanita@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche: