Obbligo di copertura assicurativa adeguata per i medici dell’Azienda Ospedaliera

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L’Azienda Sanitaria datrice di lavoro deve garantire la copertura assicurativa dei Medici comprensiva delle spese legali (Cassazione Civile, sez. lav., 30/01/2024, n.2741).

I Giudici del Lavoro di entrambi i gradi di giudizio rigettavano la domanda del Medico, ma la Cassazione accoglie le censure e rimanda in Appello per una nuova valutazione della sussistenza dell’inadempimento datoriale

La vicenda

La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado che rigettava la domanda del Medico, dipendente della Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, che chiedeva la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno subito, corrispondente all’importo di euro 12.668,00, a cagione dell’inadempimento all’obbligo datoriale di garantire la copertura assicurativa dei dirigenti medici previsto dell’art. 24 del C.C.N.L. del 3/11/2005 e dell’art. 21 del C.C.N.L dell’8/6/2000; in via subordinata, domandava, ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. della dirigenza medica dell’8/6/2000, il rimborso delle spese legali sostenute.

Il Medico deduceva, in sintesi, di essersi costituito in giudizio con il proprio difensore di fiducia nel giudizio avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno iatrogeno subito da una paziente per prestazioni sanitarie, rese nell’anno 1999.

In data 10/5/2010 riceveva comunicazione da parte del datore di lavoro dell’impossibilità di attivare la tutela legale, stante l’inoperatività della polizza, essendo decorsi i dodici mesi di ultrattività previsti dalla stessa per il caso del mancato rinnovo.

Il giudizio di responsabilità si concludeva con la condanna del Medico (sentenza n. 519/2014 del Tribunale di Vicenza), nella misura del 10% in relazione alla sua responsabilità; di aver successivamente raggiunto un accordo transattivo con le Generali Spa (la compagnia con la quale l’Azienda aveva stipulato la polizza di copertura assicurativa) che provvedevano al pagamento delle somme dovute dai medici condannati al risarcimento dei danni nella sentenza sopra citata.

In data 31/7/2014 riceveva comunicazione dalla Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara che gli negava, però, il rimborso alle spese legali in ragione dell’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 25, comma 2, del C.C.N.L. della Dirigenza medica dell’8/6/2000.

Tutto ciò premesso, deducendo l’inosservanza del C.C.N.L. in relazione all’obbligo di garantire la copertura assicurativa anche con riferimento alle spese del giudizio, nonché per l’omessa apertura del procedimento di accesso al patrocinio legale e omessa/tardiva informazione in ordine all’assenza di copertura assicurativa, agiva in giudizio. I Giudici del Lavoro di entrambi i gradi di giudizio rigettavano la domanda del Medico.

La Corte d’Appello evidenziava che, ai sensi dell’art. 24 del CCNL 2000, il dipendente che decide di avvalersi di un legale di fiducia, il rimborso delle spese di lite resta condizionato dall’esito favorevole del procedimento a carico dello stesso; quanto alle spese di lite, ha rilevato l’infondatezza della doglianza relativa alla regolamentazione, vista l’applicazione del principio della soccombenza e, comunque, in assenza delle ipotesi che consentono la compensazione.

Il giudizio di Cassazione

Il Medico insiste nel sostenere che l’assenza di copertura assicurativa (recte di continuità della copertura assicurativa), costituisce inequivocabilmente una violazione degli obblighi di cui alla contrattazione collettiva, in quanto la parte datoriale è tenuta non solo a stipulare polizze assicurative riguardanti le spese giudiziali sostenute dai propri dipendenti, ma anche a garantirne la continuità.

Ribadisce l’erroneità della sentenza per avere omesso di accertare la violazione della contrattazione collettiva in relazione all’obbligo di garantire la copertura assicurativa per la tutela legale, ritenendo decisiva, invece, la sola previsione dell’art. 25 del C.C.N.L. dell’8/6/2000, al quale ha inteso correlare detto obbligo.

La prima censura è fondata

Il Medico ha formulato due domande, l’una subordinatamente all’altra: quella principale di richiesta del risarcimento del danno per violazione delle norme contrattuali che impongono all’azienda la stipula di contratti di copertura assicurativa dei propri dipendenti per i danni cagionati a terzi, copertura comprensiva delle spese legali; quella subordinata di rimborso delle spese legali ex art. 25 del C.C.N.L. della dirigenza medica dell’8/6/2000.

Pertanto, l’accoglimento della doglianza contenuta nel primo motivo, relativa alla domanda principale, impone l’assorbimento di tutte quelle relative alla domanda proposta in via subordinata di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 25, oltre che quella relativa alle spese di giudizio anche di primo grado che, se del caso, saranno oggetto di rivalutazione in sede rinvio.

Ciò posto, il CCNL applicabile ratione temporis va individuato con riferimento al momento in cui è stata posta in essere la condotta professionale causa del danno iatrogeno alla paziente di cui era stato chiesto il risarcimento, e quindi avuto riguardo all’anno 1999. Quindi il riferimento normativo è costituito dall’art. 24 del C.C.N.L. dell’8/6/2000 che così dispone:

“Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25, per eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”.

Sussiste, quindi, l’obbligo in capo alle Aziende Sanitarie di predisposizione di una copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, così superando la previsione di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 761 del 1979 (norma non più applicabile) che, invece, prevedeva la mera possibilità per la parte datoriale di stipulare polizze assicurative.

In altri termini, non solo è previsto l’obbligo della copertura assicurativa, ma anche che essa sia adeguata ed idonea.

Venendo alle spese di lite, il Giudice di merito, in sintesi, ha ritenuto che l’obbligo assicurativo sia ancorato alla configurabilità delle ipotesi in cui – ai sensi della normativa contrattuale, il citato art. 25 – l’Azienda Sanitaria è tenuta al pagamento o rimborso delle stesse, ma tale “interpretazione” non è corretta.

L’art. 24 CCNL prevede espressamente la copertura assicurativa a favore del dirigente medico anche per quelle spese legali che non trovano tutela nell’art. 25, quando cioè, come nella fattispecie in esame, il Medico decida di non avvalersi della difesa da parte dell’Azienda, facendosi assistere da un difensore di fiducia e, tuttavia, non sussista il presupposto per l’applicazione del secondo comma dell’art. 25: l’esito vittorioso del giudizio.

La decisione viene cassata con rinvio alla Corte di Appello affinché proceda ad una nuova valutazione della sussistenza dell’inadempimento datoriale, secondo i principi sopra chiariti dalla Suprema Corte.

Avv. Emanuela Foligno

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