La prova liberatoria nel sinistro stradale ai fini dell’art. 2054 c.c.

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Violazione dell’art. 2054 c.c. e prova liberatoria nel sinistro stradale (Cassazione civile, sez. III, 15/11/2023, n.31781).

La Corte d’Appello di Cagliari, confermando la pronuncia di prime cure in relazione alla dinamica del sinistro, rigettava il motivo di appello con il quale veniva denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2; rigettava il motivo inerente la bassa percentuale di personalizzazione (15%); rigettava quello relativo all’errata quantificazione del danno da riduzione della capacità di lavoro specifica (20% a fronte di una stima del CTU del 100% con riguardo, però solo ad alcune mansioni), ed infine respingeva quello relativo all’erronea esclusione del danno patrimoniale.

Il ricorso in Cassazione

Il soccombente ricorre in Cassazione. Lamenta che la impugnata sentenza, nel confermare che in un sinistro nel quale entrambi i Giudici di merito avevano accertato non essere stata raggiunta la prova che il danneggiato, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, si sarebbe poi discostata dal consolidato principio di diritto secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente“;

Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello, accertata la commissione da parte della conducente del veicolo antagonista di gravi infrazioni al C.d.S., e nell’incertezza circa la responsabilità dell’altro conducente, non avrebbe dovuto affermare che il medesimo, ai fini della prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, doveva dimostrare di essersi conformato alle norme di circolazione e a quelle di prudenza, nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma avrebbe dovuto interrogarsi, a fronte di un quadro probatorio che non aveva restituito evidenze, ma mere congetture, sul contegno di guida del veicolo responsabile ad integrare la causa esclusiva del sinistro, potendo essa costituire prova “indiretta” idonea a vincere la presunzione di legge.

Il ricorrente non ha fornito la prova liberatoria

La censura è inammissibile. I Giudici di appello non hanno ritenuto che il veicolo antagonista costituisse causa esclusiva nella produzione del sinistro, ma hanno accertato che, mentre la predetta aveva tenuto una velocità non consona allo stato dei luoghi, il ricorrente impegnava l’intersezione senza rispettare la precedenza pur avendo una visuale “libera” e provenendo da una curva destrorsa “ad ampio raggio”, così da doversi avvedere dell’arrivo del veicolo antagonista. Ergo, applicata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova liberatoria consistente nell’aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

In concreto, dunque, è stata correttamente valutata la violazione da parte del ricorrente delle disposizioni sulla circolazione stradale, e non vi è stata alcuna causa assorbente costituita dalla responsabilità esclusiva dell’altro veicolo che potesse giustificare l’alleggerimento dell’onere probatorio in capo al ricorrente.

Gli Ermellini ribadiscono il principio di diritto secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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