Responsabilità dei Medici Specializzandi (Cassazione civile, sez. III, 17/07/2023, n.20566).

Equipe medica e responsabilità dei Medici Spacializzandi al vaglio della Suprema Corte in questa interessante decisione.

Viene impugnata la sentenza della Corte di Appello di Roma che dichiarava inammissibile l’impugnazione svolta nei confronti della decisione del Tribunale di Roma che respingeva la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dei Medici Specializzandi e di altri due componenti dell’equipe medica operante presso la Casa di Cura Privata.

Il Tribunale di Roma, accoglieva la domanda solo nei confronti della Casa di Cura e di uno dei due Medici dell’equipe (avendo l’attrice rinunciato nei confronti dell’altro), dichiarando, il diritto di questi ultimi ad essere garantiti dalle compagnie assicurative chiamate in causa.

La Corte di Appello territoriale, a fondamento della decisione, riteneva l’appello inammissibile, per quanto qui di interesse: 1) riguardo il vizio della sentenza di carenza di motivazione della decisione gravata in merito alla sussistenza della copertura assicurativa in favore dei medici specializzandi”; 2)  riguardo l’erroneità della decisione con riferimento al mancato riconoscimento della sussistenza di azione diretta dei medici specializzati nei confronti delle compagnie assicurative in base all’art. 3 delle condizioni di polizza relative alla convenzione stipulata dalla casa di cura.

La vicenda approda in Cassazione ove, tra le altre, viene lamentata la errata qualificazione come “nuova” della domanda con cui le parti appellanti chiedevano, in via subordinata, di essere manlevati dalla struttura ospedaliera. La domanda di manleva – sostengono i ricorrenti – era unica ed era indirizzata, in primis, nei confronti della Casa di cura, in qualità di soggetto sul quale gravava l’obbligo assicurativo dei Medici specializzandi, e diretta nei confronti delle Compagnie assicurative solo in un secondo momento, cioè solo nel caso in cui la Struttura avesse fornito la prova della garanzia assicurativa anche in loro favore. Inoltre, il Giudice di secondo grado avrebbe mancato di pronunciarsi sul diritto dei Medici specializzandi di essere rimborsati – ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3, – delle spese sostenute per resistere in giudizio.

La Suprema Corte non accoglie il ricorso.

La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello per genericità del gravame; per domande tardivamente avanzate in primo grado e per aver proposto in appello domanda nuova di risarcimento danni nei confronti della Casa di cura.

Nella specie trova applicazione il principio secondo cui, quanto alla decisione basata su autonome rationes decidendi, alternative o subordinate, ciascuna delle quali sufficiente a sorreggere la soluzione concretamente adottata, è necessario che tutte siano oggetto di specifica impugnazione, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione. Invece, tale onere non sussiste a fronte di rationes decidendi disomogenee, tendenti in via esclusiva al rigetto della domanda – alcune di rito assorbenti e altre di merito assorbite -, che operano su piani sfalsati.

La posizione dei Medici Specializzandi era quella di terzi beneficiari di un diritto nascente dalla stipula del contratto assicurativo da parte della Casa di cura; dunque, titolari di un diritto autonomo che avrebbero dovuto, come tale, far valere essi stessi in giudizio in mancanza di attivazione in tal senso (ossia in favore, anche, dei terzi beneficiari) da parte dello stipulante.

Dall’atto di citazione con cui la Casa di Cura Privata ha chiamato in causa le Compagnie in coassicurazione per essere manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da un’eventuale pronuncia di condanna, non emerge alcun riferimento alla operatività della copertura assicurativa in favore dei Medici specializzandi (e neppure in favore del Medico di ruolo, altro componente della equipe medica).

In sostanza, la Struttura ospedaliera ritiene operante la garanzia assicurativa soltanto in proprio favore, invece il Tribunale accertava la coesistenza di due coperture assicurative – e condannava entrambe a manlevare anche i Medici Specializzandi in ragione del fatto che l’operatività della prima polizza, in caso di accertata stipula di altre polizze, era subordinata al superamento del massimale stipulato con queste ultime.

Ad ogni buon conto, i Medici Specializzandi hanno chiesto l’accertamento della responsabilità della Casa di cura per violazione degli obblighi assicurativi assunti per effetto di legge, D.L. n. 187 del 1999, ex art. 41, comma 3, e per effetto della Convenzione stipulata con l’Università di L’Aquila, con conseguente condanna della medesima Casa di cura a manlevarli dai danni dagli stessi subiti e, dunque, a rimborsare loro le spese di resistenza sostenute nel giudizio risarcitorio intentato dalla paziente.

Tutto ciò, rimane assorbito dall’esame del primo motivo di ricorso  (con cui si denuncia la violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c.), giacché il rigetto dei motivi di ricorso (secondo e terzo) avverso le autonome rationes decidendi idonee, di per sé, a sorreggere la sentenza impugnata, rende inammissibile l’ulteriore mezzo di impugnazione, poiché anche un suo eventuale accoglimento non potrebbe, comunque, condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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