Manovra imprudente della moto e ferimento della trasportata (Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19339).
Ferimento della trasportata a causa di una manovra imprudente e repentina del motociclo.
La trasportata sul motociclo coinvolto nel sinistro aziona la domanda giudiziale onde vedersi ristorati i gravi danni fisici subiti.
Secondo la tesi della danneggiata, la responsabilità dell’evento sarebbe da ascriversi al conducente del motociclo Ducati, ove ella era trasportata, che a seguito di una manovra imprudente e repentina, perdeva il controllo e cadeva a terra.
La Compagnia assicuratrice del motociclo, nel primo grado di giudizio dinanzi al Giudice di Pace, eccepiva la carenza di interesse ad agire della danneggiata in forza della espressa rinuncia al risarcimento, comunicata tramite il precedente difensore e deduceva la nullità dell’atto di citazione e la improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 145 cod. ass.; nel merito contestava il fatto storico come narrato in quanto privo di riscontro.
Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda: condannava la Compagnia al pagamento della complessiva somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre ad interessi legali dall’evento ed alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello la Compagnia assicuratrice, reiterando le eccezioni e le deduzioni di merito formulate in primo grado.
Il Tribunale, in qualità di Giudice di appello, accoglieva l’impugnazione principale e per l’effetto respingeva le domande proposte in primo grado dalla trasportata. Nello specifico veniva motivato: “nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, non appare affatto provato, sulla scorta dell’impianto probatorio in atti, il verificarsi del sinistro così come narrato”.
La trasportata ricorre in Cassazione deducendo errata applicazione del principio della ragione più liquida (in base al quale la decisione di una domanda assorbente può rendere inutile la trattazione delle ulteriori questioni), in quanto l’applicazione di detto principio “non consente al giudice di riesaminare questioni che non sono state eccepite e/o domandate dalle parti, ma solo di definire un giudizio evitando di motivare la decisione di ogni domanda, assorbita dalla questione più liquida”.
Con la seconda censura contesta la parte in cui il Giudice di appello ha affermato: che la Compagnia ha posto a fondamento della propria impugnazione il fatto che il Giudice di primo grado aveva errato nell’interpretare le dichiarazioni rese in ordine alla dinamica del sinistro al personale di Polizia presso l’Ospedale di Caserta, nonché quelle da lei rese ai Carabinieri.
Deduce, infine, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Le doglianze sono infondate.
Il Giudice di appello, difatti, nel ritenere che “non appare provato il verificarsi del sinistro come narrato”, ha correttamente spiegato le ragioni per le quali l'”incertezza in ordine al verificarsi del sinistro non può ritenersi superabile a fronte della documentazione medica prodotta in atti”.
Il ricorso principale della danneggiata, terza trasportata, viene rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Compagnia assicuratrice.
Avv. Emanuela Foligno
Leggi anche: