Mancata indicazione del testimone nel modello CAI (Cassazione civile sez. VI, dep. 10/01/2023, n.352).

Mancata indicazione del testimone nel modello di constatazione amichevole nel sinistro stradale.

Il terzo trasportato e coinvolto nel sinistro stradale citava a giudizio il proprietario dell’autoveicolo e l’Assicurazione al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda con pronuncia riformata dal Tribunale secondo cui in primo grado non erano state idoneamente valutate le risultanze istruttorie, e, in particolare,  la mancanza di verbali di polizia, il rifiuto della vittima, al Pronto Soccorso in cui era stato diagnosticato un trauma contusivo alla spalla, di sottoporsi a esami radiografici ed ecografici, la data della documentazione medica esibita successiva al sinistro.

Per tali ragioni veniva ritenuta non concludente la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro, pur affermata dal CTU, e la prova testimoniale assunta, per un verso resa da soggetto non risultante indicato dalla constatazione amichevole, per altro verso insufficiente, atteso che non era stato possibile capire il senso di marcia del mezzo, né la sua velocità alla partenza, né altro di specifico per vagliare il nesso causale.

In Cassazione viene censurata la violazione o falsa applicazione dell’art. 135, comma 3 bis, CdA, poiché il Tribunale avrebbe errato ritenendo decisiva la mancata indicazione del testimone nel modello di constatazione amichevole, prevista invece solo per l’ipotesi di danni alle cose.

Il ricorso viene considerato inammissibile.

Il gravame viola l’art. 366 c.p.c., n. 3, poiché non riferisce compiutamente il fatto sotteso alla domanda, evincibile solo parzialmente e solo indirettamente dal tenore del capitolato dell’interrogatorio formale quale riportato, e non riferisce compiutamente le ragioni decisorie del Giudice di appello, non spiegando perché quest’ultimo ha escluso di poter dire accertata la completa dinamica del sinistro, in specie non essendo stato possibile chiarire il senso di marcia del veicolo né la sua velocità.

Oltre a ciò, le censure mirano a una rivalutazione istruttoria estranea al giudizio di legittimità, senza centrare, oltretutto, tutte le “rationes decidendi”.

Il Giudice di appello non ha valorizzato solo la mancanza dell’indicazione del nominativo del teste nel modulo di constatazione amichevole, poiché ha tenuto conto dell’assenza di verbali di polizia, non intervenuta, del rifiuto della vittima di sottoporsi a idonei esami radiografici ed ecografici e del fatto che la prova testimoniale assunta, resa appunto da soggetto non risultante dalla constatazione amichevole, era comunque insufficiente per ricostruire la dinamica del sinistro, non essendo stato possibile capire, sin dalla stessa prospettazione in citazione, il senso di marcia del mezzo, né la sua velocità, né altro elemento utile per vagliare il nesso causale.

Oltre a questi elementi, la prova testimoniale offerta è risultata generica. Si è trattato, pertanto, di una complessiva valutazione d’attendibilità e congruità delle risultanze istruttorie.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente in Euro 2.200,00 oltre a 200,00 Euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali.

Avv. Emanuela Foligno

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