Sinistro stradale e allontanamento senza prestare il dovuto soccorso (Cassazione civile, sez. II, dep. 02/01/2023, n.4).

Sinistro stradale per perdita del controllo del veicolo e dileguamento del responsabile contravvenendo agli artt. 189 e 141 C.d.S.

L’automobilista proponeva opposizione avverso i due verbali di contravvenzione al Codice della Strada, elevati nei suoi confronti, rispettivamente, per violazione dell’art. 189 C.d.S., comma 5, per aver causato un incidente stradale dileguandosi senza fermarsi, e dell’art. 141 C.d.S., comma 2, ed art. 11 C.d.S., per aver perso il controllo della propria vettura cagionando un sinistro stradale.

Il Giudice di Pace di Rovereto rigettava l’opposizione e, successivamente, il Tribunale di Rovereto, in funzione di Giudice di appello, rigettava il gravame proposto.

L’automobilista ricorre in cassazione articolando tre censure: in sintesi lamenta che il Tribunale non avrebbe rilevato l’assenza di motivazione in relazione alla scelta dell’Amministrazione di non procedere alla contestazione immediata della violazione.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata richiama il contenuto della decisione del Giudice di Pace, che aveva evidenziato la presenza di plurime ragioni a sostegno della scelta di procedere alla contestazione differita della violazione.

Nello specifico, il Giudice di appello evidenzia i seguenti elementi: “… documentazione prodotta dalla Polizia e relativa ricostruzione della dinamica, ritrovamento del veicolo in luogo relativamente lontano da quello dell’incidente, necessità di controllo della carreggiata, condizioni di alterazione psico-fisica dell’automobilista”.

 Ebbene, nessuno di tali profili viene adeguatamente confutato da ricorrente; al contrario, il ricorrente dà atto di esser stato fermato, all’uscita autostradale successiva a quella in cui si era verificato il sinistro, con la propria vettura priva di una ruota, e di aver ricevuto in quell’occasione la contestazione della guida in stato di ebbrezza. In tal modo lo stesso ricorrente conferma almeno uno dei diversi motivi in base ai quali non si era proceduto alla contestazione immediata della violazione, rappresentato – in particolare – dal suo allontanamento dal luogo del sinistro che egli aveva causato con la sua condotta di guida.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe rilevato che il verbale non evidenziava il coinvolgimento di altre vetture nell’urto, e che solo in corso di causa egli avrebbe appreso di aver cagionato danno anche ad altre vetture. Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5 della richiamata disposizione, in luogo di quella di cui al primo periodo del medesimo comma, nonostante il mancato coinvolgimento di altri veicoli.

Le due censure sono inammissibili.

Il ricorrente aveva proposto appello soltanto contestando l’applicabilità dell’art. 189 C.d.S., sul presupposto che tale norma si applicherebbe soltanto in presenza di un incidente stradale, ovverosia di un sinistro in cui siano coinvolti almeno due veicoli. Sia il profilo dell’integrazione della motivazione, dedotto con il secondo motivo, che quello dell’inesatta individuazione della fattispecie sanzionatoria applicabile, oggetto della terza censura, sono dunque nuovi ed inammissibili.

Sul punto, viene data continuità al principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio“.

In definitiva, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Prova del fatto storico nel sinistro stradale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui