Utente accusa lesioni per una caduta sul bordo della piscina (Cassazione civile, sez. III – 20/07/2023, n. 21675).

Cammina a piedi nudi sul bordo della piscina all’interno dello stabilimento termale e scivola riportando lesioni.

La danneggiata ricorre per la cassazione della decisione resa dalla Corte di Appello di Bologna che rigettava la sua domanda risarcitoria per la avvenuta caduta sul bordo della piscina.

Il Tribunale rigettava la domanda, con pronuncia poi confermata dalla Corte di Appello, e considerava che la donna, percorrendo a piedi nudi il bordo della piscina, prevedibilmente e normalmente scivoloso, tanto più in quanto all’aperto, era stata imprudente in misura tale da escludere il nesso causale astrattamente riferibile alla società proprietaria dello stabilimento termale.

La danneggiata, con un unico motivo di censura ricorre in Cassazione e deduce che la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare la invocata violazione delle norme di sicurezza per la tenuta degli impianti come quello in parola che confermerebbe la legittimità della camminata senza calzature.

Le censure non colgono nel segno.

Gli Ermellini ribadiscono l’ormai consolidato principio secondo cui “quando il comportamento del danneggiato risulta incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa,  o dal comportamento della stessa vittima, o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, è una valutazione di merito da compiersi con adeguato bilanciamento dei doveri di precauzione e cautela”.

In altri termini, riguardo ai doveri di precauzione e cautela, qualora la condotta del danneggiato, per l’intensità del rapporto con la produzione dell’evento, divenga causa autonomamente sopravvenuta dell’evento, viene meno il nesso eziologico con la cosa in custodia.

Ciò significa che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado d’incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione  dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.

Pertanto, quando la situazione di possibile pericolo, o danno, è suscettibile di essere prevista, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo del danno.

Mancando, dunque, nel caso qui oggetto di commento, la prova del nesso non può ricomprendersi la caduta della donna nel paradigma della responsabilità civile, né custodiale, né generale.

Il ricorso della danneggiata viene rigettato.

OSSERVAZIONI

E’ importante sottolineare che in questa decisione emerge chiaramente il concetto che la violazione delle norme di sicurezza (nel caso invocata dalla danneggiata) non giustifica la condotta incauta.

Il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti specifici per le piscine, non significa che l’utente possa esimersi dalle dovute cautele.

Avv. Emanuela Foligno

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