Infortunio mortale e dovere di sicurezza

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Infortunio mortale del lavoratore e focus sul dovere di sicurezza

Infortunio mortale e focus sul dovere di sicurezza del committente (Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2023, n. 9178).

La Suprema Corte torna nuovamente ad occuparsi del dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro e sul committente, in un caso di infortunio mortale.

La vicenda trae origine dal decesso del lavoratore presso il cantiere dove lavorava al montaggio di moduli per la realizzazione di un forno di verniciatura.

I congiunti del lavoratore ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte di Appello dell’Aquila, esponendo che:

– avevano convenuto in giudizio il datore di lavoro e la committente dei lavori per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio congiunto durante l’esecuzione di lavori parzialmente subappaltati alla datrice da altra società, cui erano stati a loro volta appaltati da una terza società.

-il lavoratore, al momento dell’infortunio,  era munito di casco, scarpe, guanti antinfortunistici e cinture di sicurezza, era salito, su una scala attrezzata, per raccogliere un cavo rimasto all’interno del modulo allo scopo di gettarlo in basso ma, subito dopo essere entrato nel modulo posto all’altezza di circa 4 metri, cadeva, riportando lesioni da cui derivava il decesso.

Il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di Appello secondo cui, in particolare, non veniva dedotto in concreto quale obbligo di vigilanza a carico della committente fosse stato disatteso, né veniva dimostrato quale condotta avesse avuto specifica efficacia eziologica sull’evento. Inoltre, secondo i Giudici di appello, vi era una discrepanza tra il piano di sicurezza predisposto dalle società coinvolte e quello predisposto dal responsabile dell’esecuzione specifica dei lavori e quindi certamente del rispetto delle necessarie misure di sicurezza.

I familiari della vittima di infortunio mortale impugnano la decisione in Cassazione.

La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso dei congiunti e rammenta che «il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del suddetto, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché all’agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo».

La Corte d’Appello non ha correttamente verificato se l’omessa richiesta di allineamento dei due piani di sicurezza, in funzione della più idonea sicurezza dei lavoratori, sia stata condotta omissiva tale che abbia causalmente contribuito, in chiave probabilistica, all’evento, consistito proprio in una caduta per omesso fermo delle indossate cinture di sicurezza.

Per questi motivi, il ricorso viene accolto.

Avv. Emanuela Foligno

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