Handicap non grave e sostegno scolastico (TAR Catanzaro, sez. II, 23 marzo 2023, n. 138).

Anche lo studente portatore di handicap non grave ha diritto all’adeguato sostegno scolastico.

Il genitore dello studente si è rivolto al TAR lamentando l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’adozione delle misure di competenza per assicurare al proprio figlio disabile, portatore di handicap non grave,  l’adeguato sostegno scolastico.

Nello specifico viene invocato il diritto del minore all’istruzione ed all’integrazione scolastica e, previa declaratoria dell’inadempimento dell’amministrazione ai propri obblighi in materia di istruzione, integrazione e sostegno degli alunni disabili, viene chiesta la presenza di un insegnante di sostegno per l’intero anno scolastico in corso nella misura richiesta pari a 12 ore la settimana.

Il TAR accoglie l’istanza e specifica che «se è vero che l’ordinamento appresta una particolare tutela per gli studenti portatori di handicap grave, ciò non si può tradurre nell’automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave; al contrario, anche le esigenze educative di costoro debbono trovare adeguata soddisfazione, sia pure nel necessario contemperamento dei diversi interessi in gioco».

Conseguentemente, risulta illegittimo “sacrificare gli interessi del minore portatore di handicap non grave in forza di una ritenuta, automatica prevalenza di ragioni di contenimento della spesa pubblica, con conseguente violazione del diritto fondamentale all’istruzione”.

Il TAR, qualifica il ricorso come azione avvero il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.: la ricorrente, difatti, lamenta l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’adozione delle misure di competenza per assicurare al figlio l’adeguato sostegno scolastico.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023), gli Uffici scolastici devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte,  salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi  e anche in presenza di disabilità lievi o medie.

Al riguardo i Giudici amministrativi sottolineano che il tessuto ordinamentale – come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa – appresta una particolare tutela per gli studenti portatori di handicap grave, ciò non si può tradurre nell’automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave.

Per tali ragioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):

a) accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, ordina all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di assegnare allo studente minore  il sostegno scolastico per le ore richieste dal competente dirigente, eventualmente provvedendo anche ad assunzione in deroga;

b) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, alla rifusione delle spese di giudizio;

c) fissa per la trattazione nel merito del ricorso la camera di consiglio del 10 maggio 2023.

Avv. Emanuela Foligno

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