Liquidazione danno da sinistro stradale (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13540).
Diktat della Suprema Corte sulla liquidazione danno da sinistro stradale.
La vicenda processuale trae origine da un sinistro stradale, che vedeva coinvolto un motociclo urtato nella parte anteriore da una vettura, da cui derivavano gravi lesioni personali al motociclista.
Il Tribunale accoglieva la domanda del danneggiato, accertando che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente dell’autovettura e liquidava i danni, ad esclusione del danno patrimoniale. Successivamente, la Corte di Appello, in parziale accoglimento del gravame dell’Assicurazione del veicolo, riconosceva la presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., in capo a entrambi i conducenti e, per l’effetto, riduceva il risarcimento del danno del motociclista e lo negava a favore dei parenti ella vittima.
La decisione viene impugnata in Cassazione.
Preliminarmente la Corte analizza la portata del secondo comma dell’art. 2054 c.c., precisandone l’applicazione sussidiaria anche qualora non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni.
Nel caso concreto l’accertamento di responsabilità svolto dal Tribunale si fondava sugli esiti della fase istruttoria. Di talchè è errato, e non si confronta con la decisione di primo grado, quanto affermato dai Giudici di appello secondo i quali sarebbe “astrattamente possibile che la dinamica dell’incidente fosse stata completamente diversa”.
Ebbene, rammentano gli Ermellini, “non è consentito applicare la presunzione di pari responsabilità se non attraverso una motivata ricostruzione della dinamica del sinistro ancorata alle risultanze istruttorie, dalle quali non si può completamente prescindere per formulare una diversa ricostruzione meramente ipotetica e, sulla base di quella, applicare la presunzione di corresponsabilità a carico dei due soggetti coinvolti nello scontro.”
Ciò posto, la Corte passa al vaglio la censura inerente il diniego del risarcimento del danno patrimoniale da lavoro autonomo occasionale e l’errata applicazione del divieto di cumulo delle retribuzioni tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Le censure del ricorrente vengono considerate infondate, tuttavia vengono indicati i perimetri del danno invocate:
-i proventi devono essere compatibili con lo svolgimento da parte della vittima di un lavoro subordinato stabile;
-quand’anche si volesse riconoscere lo svolgimento nel tempo libero di un lavoro autonomo occasionale, consentito dalla legge per importi non superiori ad euro 5.000,00 annui, è necessaria una prova sufficiente – oppure evidenza fiscale – atta ad individuare una apprezzabile e quantificabile perdita economica.
Nel caso concreto, in primo grado, il danno non patrimoniale è stato liquidato facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, e tenuto conto della particolare sofferenza fisica causata dal sinistro e del doloroso decorso. Il Giudice di appello ha tenuto, altresì, in considerazione le limitazioni imposte alla vita personale del danneggiato, personalizzando il danno, entro i parametri tabellari, ma con un significativo aumento dei valori.
Invero, sottolinea la Corte, il danneggiato avrebbe dovuto evidenziare circostanze particolari, dedotte e trascurate, che, ove considerate, avrebbero portato ad una diversa quantificazione, anche superiore ai margini tabellari.
Infine, sul cumulo tra risarcimento del danno patrimoniale e trattamento indennitario e pensionistico dell’ INPS, viene data continuità al recente indirizzo giurisprudenziale secondo cui dall’ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell’assegno di invalidità erogato dall’INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l’Ente di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore.
OSSERVAZIONI
La decisione a commento offre numerosi spunti di riflessione.
Interessante la disamina sull’applicazione del secondo comma dell’art. 2054 c.c. Ma ciò che più risulta d’interesse è la formulazione del principio di diritto secondo cui non è possibile applicare la regola di presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti disancorandosi dagli esiti della fase istruttoria e dalla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Ulteriore punto di interesse è la problematica affrontata inerente il cumulo dei redditi derivanti da lavoro dipendente e lavoro autonomo. Al di là del fatto che nel caso in esame il danneggiato non aveva fornito la prova della effettiva perdita economica asseritamente subita, gli Ermellini specificano che i proventi, che si assumono ridotti o cessati a causa del sinistro, devono essere compatibili con lo svolgimento di un lavoro subordinato stabile. Per quanto riguarda eventuali lavori occasionali è necessaria la rigida prova, anche fiscale, che dimostri la perdita economica.
Infine, per completezza espositiva, si segnale che la Corte ha inteso estendere il principio della compensatio lucri cum damno espresso dalle Sezioni Unite n. 12566/2018. Ovverosia: non rileva se l’INPS sia o meno parte in causa nel giudizio; ciò che è dirimente è che l’Istituto abbia il diritto di agire in surroga nei confronti del danneggiante. In tale ottica, a nulla rileva se l’INPS eserciti, oppure no, il diritto di surroga, poiché il dirittoo si è comunque trasferito.
Avv. Emanuela Foligno
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