Caduta del lavoratore dalla scala e oneri probatori (Cass. civ., sez. lav., 24 agosto 2023, n. 25217).
E’ in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’assenza di colpa per la caduta del lavoratore dalla scala.
I Giudici di merito – erroneamente – addossavano al lavoratore l’onere della prova dell’infortunio subito esigendo che lo stesso dovesse dimostrare che era il datore di lavoro ad impartire l’ordine di procedere alla rimozione delle tende e che la scala usata non possedeva una base stabile o antiscivolamento.
Nello specifico, la Corte di Appello di Firenze rigettava l’impugnazione del lavoratore domestico, confermando il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità del datore di lavoro.
L’infortunio avveniva a causa della caduta del lavoratore dalla scala nel corso dell’attività domestica.
Secondo i Giudici di merito, la domanda non era meritevole di accoglimento non avendo il danneggiato dimostrato, oltre al fatto costituente l’inadempimento, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno subito. Deducevano, inoltre, che solitamente per la rimozione/sostituzione delle tende, il padrone di casa aiutava il lavoratore a salire sulla scala, ma il giorno dell’infortunio, il lavoratore decideva di occuparsi da solo delle tende, mentre il padrone di casa si trovava temporaneamente fuori.
La decisione viene impugnata in Cassazione.
La Suprema Corte, in prima battuta, evidenzia che il presupposto della responsabilità datoriale, conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha natura contrattuale e che può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi.
In tale ottica è comunque necessario l’accertamento della colpa che deve essere dimostrato secondo i canoni dell’art. 1218 c.c. Di talchè, il datore di lavoro ha l’onere di provare di avere ottemperato all’obbligo di protezione; il lavoratore deve provare sia la lesione all’integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra l’evento dannoso e l’espletamento della prestazione lavorativa.
Ergo, non spetta al lavoratore provare la colpa del datore di lavoro, né individuare le regole datoriali violate, né le misure che lo stesso avrebbe dovuto adottare per evitare l’evento dannoso. La responsabilità datoriale, infatti, discende dalla violazione di regole a contenuto cautelare, e non è consentito desumere automaticamente l’inadeguatezza delle misure di protezione per il solo fatto che si sia verificato il danno.
La Corte di Appello ha invertito l’onere della prova: il lavoratore non aveva l’onere di dimostrare che la scala era priva di una base stabile, o antiscivolamento.
Era, invece, il datore di lavoro a dovere provare di avere messo a disposizione una scala di lavoro idonea, e di avere impartito precise disposizioni in relazione alla particolare situazione di fatto, e dimostrare la dovuta vigilanza ed ogni altra accortezza richiesta dalla natura della prestazione (pericolosa in quanto da svolgersi in altezza).
Il ricorso del lavoratore viene accolto e la sentenza cassata con rinvio al Giudice di merito.
Avv. Emanuela Foligno
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