Gravissime lesioni dell’alunno e danno risarcibile

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Gravissime lesioni riportate durante la gita scolastica sportiva

Gravissime lesioni fisiche dell’alunno durante la gita scolastica (Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2023, n. 19731).

Danno risarcibile ai genitori dell’alunno che patisce gravissime lesioni durante una gita scolastica.

La decisione a commento affronta il rispetto dei criteri di liquidazione delle tabelle milanesi in caso di lesione del rapporto parentale.

La vicenda trae origine dall’infortunio di uno studente contratto nel corso di una gita sportiva organizzata dalla scuola. Le lesioni riportate dal ragazzo sulla pista da sci causavano una invalidità permanente quasi totale.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda gradando la responsabilità dell’evento tra la Società gestrice dell’impianto sciistico, la scuola e lo stesso danneggiato.

Successivamente, la Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame in ordine al quantum debeatur, osservando:

a) gli insegnanti avrebbero dovuto adottare, nei confronti del ragazzo  “cautele e forme di sorveglianza più rigorose ed incisive di quelle esigibili nei confronti degli altri ragazzi”;

b) il MIUR andava condannato al pagamento di euro 336.375,00 a titolo di danno patrimoniale in favore del ragazzo e di euro 859.830,00, a titolo di danno non patrimoniale, rideterminato al ribasso a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale sollevato dal Ministero stesso sulla responsabilità;

c) occorreva procedere ad una diversa liquidazione del danno parentale in favore dei congiunti del ragazzo, praticando una riduzione del 70%, trattandosi di lesione e non di perdita del rapporto parentale, e in ragione della necessità di contenere la liquidazione entro i limiti massimi stabiliti dalle tabelle milanesi (superati dal Giudice di primo grado);

d) andava pertanto riconosciuta alla madre del ragazzo la somma di euro 140.000,00 e alla sorella la somma di euro 70.000,00; cui andava decurtato l’importo pari al 35%, corrispondente alla quota di responsabilità del ragazzo nella causazione dell’evento, con liquidazione definitiva pari ad euro 91.000,00, in favore della madre, e ad euro 45.500,00, in favore della sorella.

La vicenda approda in Cassazione dove viene lamentato che la Corte territoriale avrebbe erroneamente censurato l’aumento del doppio effettuato dal Tribunale nella liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale in favore della madre dell’attore, sul presupposto della impossibilità di superare i limiti massimi stabiliti dalle tabelle milanesi.

La censura è fondata.

La liquidazione equitativa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, ergo il Giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso attribuito ad ognuno di essi, affinchè sia evidente il percorso logico seguito e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.

Qualora non siano indicate le ragioni dell’apprezzamento equitativo e i criteri di calcolo utilizzati, la relativa sentenza è nulla per difetto di motivazione.

Difatti, una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, si pone in violazione non solo della legge processuale (art. 132 c.p.c.), ma anche dell’art. 1226 c.c..

L’affermazione della Corte territoriale secondo cui «in nessun caso il risarcimento può superare il limite massimo delle tabelle milanesi», è errata in diritto, in quanto costituisce principio consolidato che in sede di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il Giudice possa discostarsi dai limiti tabellari, purché tale scostamento sia supportato da adeguata motivazione che renda manifeste le circostanze, anomale e irripetibili (provate dalla parte danneggiata), che hanno richiesto una “personalizzazione” in aumento in quanto non adeguatamente risarcibili mediante una liquidazione confinata all’interno degli ordinari parametri tabellari.

OSSERVAZIONI

La decisione a commento è da segnalare in quanto ripercorre i principi della liquidazione equitativa, con particolare focus sul profilo della motivazione e della personalizzazione del danno.

Viene confermato, in sintesi, ancora una volta, che la voce di danno non patrimoniale non è una posta risarcitoria sterile e consequenziale, e proprio per tale ragione, necessita di un adeguato percorso valutativo e motivazionale.

Avv. Emanuela Foligno

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