Perdita del figlio e conseguente disagio psichico dei genitori

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Disagio psichico dei genitori conseguenti alla morte del figlio

Disagio psichico conseguente alla perdita del figlio (Cass. Civ., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19827).

Risarcibilità, o meno, del disagio psichico patito dai genitori per la perdita del figlio.

I congiunti del deceduto convenivano davanti al Tribunale di Milano la proprietaria della vettura Volkswagen coinvolta nel sinistro  e l’Assicurazione, per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, loro derivati dal decesso del familiare che avveniva per  lo scontro tra l’automobile Ford da lui guidata e la Volkswagen.

Il Tribunale, riteneva responsabili del sinistro la vettura VW per il 75% e quella condotta dal deceduto  per il 25%, condannando quindi i convenuti, detratte le somme già versate ai genitori del de cuius e a suo fratello, e decurtato appunto il 25%, a risarcire il danno patrimoniale delle spese funerarie nella misura di Euro 4077,75, il danno non patrimoniale di tipo biologico e da perdita del rapporto parentale nella misura di Euro 255.000 a ciascun genitore, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale alla nonna nella misura di Euro 30.000.

La Corte d’Appello di Milano,  accoglieva parzialmente il gravame principale quanto alla debenza nei confronti dei genitori e del fratello del de cuius, tutto il resto rigettando, e pertanto condannava i convenuti, detratti gli acconti versati, a risarcire per il danno da perdita del rapporto parentale nella misura di Euro 108.097,50, oltre interessi, e a risarcire quale danno patrimoniale rappresentato dalle spese legali reali i genitori e il fratello del de cuius nella misura di Euro 5723,25 oltre interessi.

I familiari della vittima presentano ricorso in Cassazione criticando, per quanto qui a commento,  l’attribuzione di parte di responsabilità nella causazione del sinistro e la liquidazione del danno.

Nello specificano censurano che il Giudice d’appello non ha riconosciuto ai genitori della vittima il danno biologico “anche per omessa assenza di prove decisive”, cioè ha negato di disporre la CTU in riferimento al disagio psicofisico che avrebbe causato la morte del figlio, ritenendo non sufficiente a farla disporre la perizia psicologica di parte, in assenza di produzione medica dimostrante “obiettivazione” delle loro situazioni di salute.

Nella suddetta relazione medica di parte, risultava “espresso riferimento all’esistenza di un percorso psicologico-psicoterapeutico in essere per i genitori del deceduto”, per cui, secondo la Corte di Appello, sarebbe logico ritenere che la CTU invocata sarebbe stata meramente esplorativa, anche perché “lo stato di prostrazione psicologica non può essere oggetto di certificazione medica, non essendo possibile documentarlo con l’accertamento di uno specialista, in quanto non sarebbe “lesione visibile e/o certificabile“. Al riguardo la Corte territoriale, evidenzia che “il divieto di indagini esplorative può essere derogato solo se l’accertamento risulta effettuabile mediante cognizioni tecniche e in tal caso il CTU potrebbe acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, sebbene risultanti da documenti non prodotti dalle parti, purchè si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non fatti e situazioni fondanti direttamente la domanda che la parte deve provare”.

La Suprema Corte condivide quanto osservato dai Giudici di secondo grado, secondo i quali, la relazione di parte inerente il disagio psichico, non può essere tenuta in considerazione come principio di prova sufficiente a giustificare un ulteriore approfondimento medico-legale, poiché si sostanzia in una semplice allegazione difensiva.

Viene richiamato il precedente, Cass. sez. 6-2, ord. 9 aprile 2021 n. 9483 che ribadisce “ la consulenza tecnica di parte è mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, per cui il giudice di merito, se le è contrario, non è tenuto ad analizzarla e a confutarla, qualora fondi il proprio convincimento su considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente.”

La Corte territoriale ha (erroneamente) condizionato una CTU medico-legale alla previa produzione documentale. Ciò non è sostenibile nel caso in cui la pretesa patologia non sia, se sussistente, attestabile in modo “oggettivo”,. E’ lecito disporre CTU esplorative nel caso in cui l’accertamento, appunto, deve essere compiuto con speciali cognizioni tecniche.

Ad ogni modo, il diniego alla CTU per l’accertamento del disagio psichico per la perdita del figlio, non incide sulla sostanza della motivazione. Difatti, i Giudici di merito hanno correttamente contestualizzato gli avvenimenti e hanno correttamente motivato la insussistenza di un danno biologico “psichico” in quanto il danno subito dai genitori della vittima deve essere identificato, e qualificato, come danno da perdita del rapporto parentale. Tale perdita, pur nella sua gravità, non può oltrepassare la sua natura fino a integrare un’altra posta risarcitoria non patrimoniale.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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