Profonda necrosi con macerazione cutanea

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Profonda necrosi con macerazione cutanea è lamentato dal paziente

Profonda necrosi con macerazione cutanea (Corte Appello Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sentenza n. 419/2022, pubbl. 20/12/2022).

Profonda necrosi con macerazione cutanea è quanto lamenta il paziente in danno della Azienda Sanitaria e del personale sanitario.

Il paziente conveniva a giudizio dinanzi il Tribunale di Nuoro l’ASL, il Medico e l’Infermiere onde vederne accertata la responsabilità per le errate prestazioni sanitarie.

Nello specifico il paziente deduceva di essersi recato presso il Pronto Soccorso a seguito di infortunio sul lavoro e per la presenza di ferite e lacerazioni al piede destro e alla caviglia destra. Diagnosticata frattura cuboide destro veniva applicata doccia gessata che ricopriva anche la regione achillea in cui era presente una escoriazione.

Dopo due giorni, al controllo, nonostante il paziente riferiva di avvertire forte dolore, il gesso veniva ripristinato dopo la disinfezione della ferita. Per tale ragione dopo alcuni giorni il paziente si rivolgeva ad altro Medico presso la Struttura di Olbia. In tale sede veniva rimosso l’apparecchio gessato e veniva rinvenuta una profonda necrosi con macerazione cutanea.

Seguiva ricovero e intervento chirurgico, previo prelievo dell’innesto di cute dalla regione glutea destra, sutura dell’innesto nella regione achillea destra con medicazione compressiva e tutore.

Il Tribunale disponeva CTU Medico-legale che concludeva non esservi condotta colposa dei sanitari. In particolare nella Consulenza si leggeva “che il paziente, in tali condizioni, non vi erano i presupposti per fissare un controllo anteriore rispetto a quello correttamente programmato per il 19/8/2010…..la fenestrazione posteriore di una valva sarebbe stata tecnicamente sconsigliabile perché avrebbe indebolito troppo la struttura con rischio di rottura della stessa: in alternativa si sarebbero dovuti usare numerosi strati di benda gessata, rendendo la struttura eccessivamente pesante; anche una terapia antibiotica e antinfiammatoria non avrebbero modificato l’evoluzione della lesione”.

In accoglimento integrale delle conclusioni dei CTU la domanda veniva rigettata. Il paziente propone gravame lamentando omessa motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto e le valutazioni del CTU. La Corte di Appello dispone il rinnovo della CTU e all’esito ritiene il gravame infondato.

In particolare i Giudici di Appello deducono che le conclusioni cui sono giunti i Consulenti consentono di ritenere assente qualsivoglia responsabilità in capo alla Azienda sanitaria e ai due Sanitari convenuti.

Coerentemente con la Consulenza svolta in primo grado, il Collegio peritale ha evidenziato l’infondatezza di omessa diagnosi di escoriazione laddove è precisato che tale lesione veniva immediatamente diagnosticata e riportata nel referto di visita, nonché prontamente medicata.

Per quanto concerne la inadeguata applicazione della valva gessata che interveniva, secondo la tesi del paziente, quale causa o concausa della necrosi cutanea, i Consulenti hanno chiarito che il suo utilizzo era del tutto corretto e preferibile all’apparecchio gessato circolare in quanto “pur assolvendo alla sua funzione di immobilizzazione dell’arto, risulta meglio tollerata, non crea compressioni sul circolo ematico e permette la facile rimozione nelle frequenti medicazioni”.

Ed ancora, sui successivi controlli post operatori, “non vi è apporto causale tra l’assenza di controlli più ravvicinati raccomandati dalla condizione clinica rilevata, essendo l’operato dei sanitari, nel caso concreto, svoltosi nel rispetto delle regole dell’arte medica, anche sotto il profilo dei controlli temporali programmati, mentre l’insorgenza della profonda necrosi post traumatica è risultata una conseguenza della mortificazione dei tessuti molli in seguito a trauma da schiacciamento”.

La Corte dà atto che le considerazioni conclusive della seconda CTU possono allinearsi a quelle della Consulenza svolta in primo grado.

Ciò evidenziato, considerati gli oneri probatori incombenti sulle parti, i Giudici di Appello ritengono del tutto mancante la prova del nesso eziologico tra l’operato dei convenuti e il danno lamentato dal paziente derivato dalla profonda necrosi.

L’appello viene respinto con condanna alle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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