L’azione di rivalsa dell’Assicurazione nella RCA, i chiarimenti della Cassazione

0
azione-di-rivalsa-Assicurazione-incidente-stradale

La Suprema Corte chiarisce alcuni principi sulla possibilità per l’assicuratore della RCA di esperire l’azione di rivalsa nei confronti degli assicurati in virtù delle clausole previste dal contratto (Cassazione Civile, sez. III, 22 febbraio 2024, n. 4756).

La vicenda

Il 9/9/2007 a Pomezia si scontravano frontalmente due motocicli: il motociclo Yamaha YZF condotto da A.P. e il motociclo Ducati Monster 600, condotto da E.F. In conseguenza dell’urto entrambi i conducenti perdevano la vita.

Nel 2010 i congiunti di E.F. convenivano dinanzi al Tribunale di Roma L.M., comproprietaria del motociclo Yamaha condotto da A.P. e l’assicurazione.

Con sentenza n. 14360 del 2/7/2015, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda nei confronti di ambo i convenuti, ma rigettava la domanda di rivalsa formulata dall’assicurazione affermando che non era stata fornita la prova contrattuale che consentiva la rivalsa.

La sentenza veniva appellata su questo punto dalla compagnia assicuratrice della moto Yamaha. La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 2363 del 15/5/2020 accoglieva il gravame dell’assicurazione e condannava la comproprietaria della Yamaha (L.M.) a rivalere la compagnia delle somme che avesse dovuto pagare ai terzi danneggiati.

Per quanto di interesse, la Corte d’Appello ha accertato in fatto che L.M. era comproprietaria del veicolo Yamaha e ha richiamato il principio per cui la clausola del contratto di assicurazione della R.C.A. che escluda la copertura assicurativa nel caso di sinistro causato da conducente non abilitato alla guida è inopponibile al terzo danneggiato. Nello specifico la Corte ha argomentato che “non è la esistenza di una clausola di rivalsa prevista nel contratto di assicurazione che determina la ricorrenza o meno del diritto di manleva dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato (…), ma la condizione essenziale ed imprescindibile della manleva (…) è l’abilitazione la guida del conducente coinvolto nel sinistro”. Seguendo tale ragionamento hanno concluso che gli eredi di A.P. (conducente della Yamaha) erano tenuti a manlevare l’assicurazione delle somme da questa versate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Il ricorso in Cassazione

La comproprietaria della Yamaha svolge ricorso in Cassazione. Sostiene come errato l’accoglimento della domanda di rivalsa, senza avere la prova che la convenuta avesse stipulato il contratto di assicurazione. Nello specifico la donna ritiene che solo il contraente – e non il conducente – sarebbe esposto all’azione di rivalsa dell’assicuratore. Secondo la ricorrente, infatti, solo il contraente sarebbe esposto all’azione di rivalsa dell’assicuratore, e non altri.

La S.C. preliminarmente richiama il Codice delle Assicurazioni e rammenta che l’assicuratore che abbia pagato l’indennizzo al terzo danneggiato, sebbene avesse potuto rifiutare il pagamento a termini di contratto, ha diritto di rivalsa “verso l’assicurato” (art. 144, comma secondo, cod. ass.).

Sulla seconda censura, nell’assicurazione contro i danni l’“assicurato” è il titolare dell’interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.), ma il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma terzo, c.c.) e infine sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.).

Ergo, siccome il contratto di assicurazione della responsabilità civile automobilistica deve coprire necessariamente la responsabilità “di cui all’art. 2054 c.c.” (così l’art. 122 cod. ass.), in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es. l’art. 15 della Sezione II dell’Allegato al d.m. 11/3/2020 n. 54, che consente la clausola c.d. “di guida esclusiva), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli “assicurati”, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all’azione di rivalsa ex art. 144, comma secondo, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti.

L’orientamento degli ultimi anni

La S.C. dà continuità all’orientamento ormai consolidato da molti anni e, dall’altro, ribadisce l’insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell’assicurazione R.C.A., debba ritenersi “estraneo al rapporto assicurativo”, con la conseguenza che non potrebbe beneficiare della copertura assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010), non sarebbe esposto all’azione di rivalsa dell’assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003). A questo secondo orientamento espressamente non viene data continuità, poiché si fonda su un assunto erroneo: quello secondo cui solo il proprietario di un veicolo a motore ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione della R.C.A. questa affermazione non è corretta perché in contrasto con l’art. 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque “metta in circolazione” un veicolo a motore.

La censura viene rigettata in applicazione del seguente principio di diritto:

L’assicuratore della R.C.A. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all’art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza”.

La clausola di delimitazione del rischio

Fondata, invece, la prima censura inerente il diritto di rivalsa che l’assicuratore non potrebbe vantare nei confronti dell’assicurato in assenza di una clausola di esclusione della copertura.

L’art. 144, secondo comma, secondo periodo, cod. ass. stabilisce: “l’impresa di assicurazione ha (…) diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. Questa norma attribuisce all’assicuratore un diritto e ne fissa il presupposto. Il diritto è quello di recuperare dall’assicurato le somme pagate al danneggiato; tale diritto scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione. Il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l’esistenza d’un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell’indennità in virtù d’una clausola di delimitazione del rischio.

In presenza di una clausola di delimitazione del rischio, la legge attribuisce all’assicuratore il diritto di rivalsa senza bisogno che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se, però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto.

Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Essa, infatti, dopo avere giustamente rilevato che il diritto di rivalsa nasce dalla legge e non dal contratto, conclude che per ciò solo l’assicurazione avesse diritto di rivalersi nei confronti di L.M., osservando: “condizione essenziale ed imprescindibile della manleva è [la mancanza di] abilitazione alla guida del conducente”.

Il mezzo condotto da soggetto non abilitato

Questa affermazione sarebbe stata esatta se la Corte d’Appello avesse previamente accertato che il contratto di assicurazione, stipulato a copertura della responsabilità derivante dalla circolazione della Yamaha, escludesse la copertura nel caso il mezzo fosse condotto da soggetto non abilitato. Accertamento che invece non si rinviene nella sentenza impugnata.

Conclusivamente, la Corte d’Appello di Roma deve riesaminare il gravame applicando il seguente principio di diritto: “L’assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell’assicurato, ai sensi dell’art. 144, comma secondo, cod. ass., ha l’onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell’indennizzo”.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui