Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore

Il sequestro dell’immobile

Il Tribunale di Rieti, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame proposta dall’indagato, aveva disposto che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, eseguito su somme depositate sui conti correnti intestati alla società, beneficiaria del reato, fosse trasferito su un immobile alla stessa appartenente.

Contro detta ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica denunciando la violazione della legge penale, in quanto l’ordinanza impugnata aveva trasferito il vincolo posto in relazione al profitto diretto del reato (tale dovendo ritenersi il denaro contante in possesso della società che aveva omesso il versamento dell’IVA) su un bene immobile, costituendo in tal modo, profitto per equivalente.

Il ricorso è stato accolto perché fondato (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 15308/2020).

La Corte di Cassazione ha già chiarito che le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato (Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019; Sez. 3, n. 12245 del 17/01/2014; Sez. 3, n. 33587 del 19/06/2012).

Neppure è ammissibile, – anche qualora vi fosse il consenso del soggetto interessato – sottoporre a vincolo un bene immobile di proprietà del soggetto che si è avvantaggiato del reato ma che non costituisce profitto, nemmeno indiretto, dell’illecito. Si tratterebbe, infatti, di un vincolo preordinato ad una confisca per equivalente del profitto che la legge non prevede in capo al soggetto che si è avvantaggiato del reato, essendo la stessa prevista e solo in caso di impossibilità della confisca del profitto del reato – nei riguardi dell’autore dello stesso.

Ebbene, nel caso in esame il consenso del soggetto interessato al trasferimento del sequestro dal denaro all’immobile non era neppure stato espresso con formalità idonee a vincolare giuridicamente la società in vista di un futuro atto ablatorio.

Ad ogni modo, le disposizioni sulla confisca rivestono carattere di stretta interpretazione e, avendo spiccata natura pubblicistica, il loro contenuto ed i loro effetti non possono formare oggetto di pattuizioni che si muovono nell’ambito dell’autonomia negoziale (Sez. 1, n. 46559 del 15/09/2016).

Per tutte queste ragioni, l’ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla sostituzione della res sottoposta a vincolo cautelare reale sui conti correnti intestati alla società della quale l’indagato era legale rappresentante, con l’immobile individuato catastalmente nel provvedimento impugnato.

Avv. Sabrina Caporale

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