Nel danno da infortunio sportivo il criterio per individuare la responsabilità consiste nel collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo

In tema di risarcimento per responsabilità civile conseguente a danno da un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco.

In tali termini si è espresso il Tribunale di Reggio Calabria (Sez. II, Sentenza n. 651 del 1 luglio 2020) nella particolare vicenda oggetto del presente commento.

Un giocatore del campionato provinciale di calcio conviene in giudizio la Carige Assicurazioni S.p.a. e L’unione Italiana Sport Per Tutti (U.I.S.P.) esponendo che nel corso di una gara, a causa di uno scontro di gioco con un calciatore della squadra avversaria, cadeva colpendo violentemente la spalla destra e accusava  “distacco inferiore della glena omerale” e “rottura cuffia dei rotatori spalla destra in esiti di lussazione”.

Il calciatore lamenta una invalidità permanente tabella ANIA del 14%, tabelle INAIL del 18% ed evidenzia che la Compagnia di Assicurazione gli inviava offerta dell’importo di  € 2.800,00, che non veniva accettata poiché insufficiente ed inadeguata.

La Compagnia assicuratrice evidenzia che non possono essere applicate, come invece preteso dal danneggiato, le clausole sulla responsabilità civile verso terzi previste dalla polizza e dalle condizioni generali di assicurazione che ne fanno parte integrante, in quanto l’infortunio era stato originato dallo scontro involontario tra due atleti, per cui, non poteva ipotizzarsi alcuna forma di responsabilità civile, ne’ a carico di uno di essi, ne’ tantomeno della Società Sportiva.

La causa viene istruita attraverso Consulenza d’Ufficio Medico-legale e trattenuta in decisione.

Il Tribunale considera infondata la domanda di risarcimento avanzata nei confronti della Compagnia d’Assicurazione e inammissibile quella nei confronti di Unione Italiana Sport.

Il Tribunale evidenzia che la dimostrazione dell’evento non è sufficiente per l’accoglimento della domanda in quanto il titolo di pagamento domandato come fatto lesivo implica la responsabilità civile verso terzi.

L’attore non ha dedotto, né dimostrato gli elementi costitutivi dell’illiceità civile extracontrattuale che connota un atto lesivo commesso da un giocatore contro altro giocatore a causa e in occasione di una competizione sportiva, cui l’atto lesivo sia funzionalmente connesso.

Secondo la costante giurisprudenza, affinché  un fatto lesivo commesso in connessione funzionale con lo svolgimento di attività sportiva da un giocatore contro altro giocatore sia qualificabile come illecito civile extracontrattuale, occorre anzitutto che il giocatore-autore del fatto lesivo non abbia avuto l’intenzione di ledere al di fuori della logica sportiva, in quanto ciò reciderebbe il nesso funzionale dell’evento lesivo con la competizione sportiva in atto

La mancanza di intenzionalità lesiva del giocatore-autore è stata provata in giudizio.

Ciò che difetta, evidenzia il Tribunale, è l’ulteriore elemento essenziale che consiste nella deduzione e nella successiva dimostrazione che la condotta lesiva, per le sue specifiche caratteristiche del caso concreto, sia stata caratterizzata da impiego di violenza e/o irruenza fisica trasmodante quelle consentite (e accettate – almeno implicitamente da ogni giocatore con la scelta stessa di scendere in campo e giocare, e, quindi, di accettare il rischio di uso di forza fisica violenta connaturata alle stesse regole del gioco sportivo in esame, come nel caso di specie, in cui si tratta di un gioco di squadra di contatto fisico) dalle regole del gioco.

In tal senso Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza n. 11270/18, depositata il 10 maggio 2018, secondo la quale: “In tema di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco …”.

Tale elemento di fattispecie va qualificato come elemento costitutivo di contenuto negativo e, pertanto, la dimostrazione che nella specie concreta l’atto lesivo è stato connotato da violenza compatibile (o incompatibile) con le caratteristiche concrete del gioco, rientra nell’oggetto dell’onus probandi dell’attore, ex art. 2697 comma 1 c.c.

Essendo mancata da parte dell’attore la dimostrazione di tale elemento costitutivo del fatto illecito civile extracontrattuale, a sua volta presupposto per la produzione dell’effetto dell’insorgere della responsabilità’ dell’assicuratore, la relativa domanda di condanna e’ infondata, e quindi va rigettata in toto.

In altri termini difetta la prova dell’illiceità del fatto dannoso per cui è causa.

Il danneggiato ha agito in giudizio a titolo risarcitorio e non ha proposto distinta domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo per essersi verificato in occasione di una competizione sportiva un evento (morte o lesione permanente) in maniera fortuita e/o accidentale.

Ad ultimo, la domanda proposta dal danneggiato nei confronti della Società sportiva viene considerata inammissibile in quanto la Società è mera organizzatrice dell’evento sportivo e l’attore non deduce, né comunque dimostra, il titolo di addebito risarcitorio fatto valere nei confronti della stessa.

Precisa il Tribunale, che anche laddove si dovesse interpretare la domanda attorea contro la Società sportiva fondata sulla mera responsabilità per aver organizzato l’evento, in ogni caso l’organizzatore di eventi sportivi non risponde degli illeciti commessi dai giocatori contro altri giocatori sul campo di gioco.

Da tale impostazione consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, come nella specie la fattispecie del diritto al risarcimento del danno, la quale puo’ costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (ex plurimis Cass. n. 8538 del 22/06/2001; Sez. U. n. 27187 del 20/12/2006).

La domanda viene rigettata a spese di lite compensate e spese di CTU a carico del danneggiato.

Avv. Emanuela Foligno

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