La decisione a commento tratta dell’estensione degli effetti protettivi nei confronti dei genitori in caso di responsabilità medica (Cass. Civ., Sez. VI-3, Ordinanza n. 21404 del 26 luglio 2021)
I coniugi ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2146/19, del 23 maggio 2019, della Corte di Appello di Venezia, che – respingendo il gravame contro la sentenza n. 1694/16, dell’8 giugno 2016, del Tribunale di Verona – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto nei confronti della Gestione Liquidatoria Azienda Ospedaliera di Verona, in relazione al decesso della loro figlia. I ricorrenti adivano il Tribunale onde vedere accertata la responsabilità medica del Policlinico di Verona in relazione al decesso della figlia nata il 24 luglio 2001 e deceduta il successivo 28 ottobre, e agivano sia jure proprio che jure hereditatis.
Il primo giudice rigettava la domanda, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c., comma 1.
La decisione viene impugnata in Appello dove viene lamentato che il Tribunale “aveva omesso di pronunciarsi sul capo di domanda con cui essi avevano chiesto, oltre al risarcimento dei danni subiti “iure proprio”, il ristoro dei danni sofferti “iure hereditatis” con applicazione del relativo termine prescrizionale”, nonché, per altro verso, che la sentenza del primo giudice, nella misura in cui escludeva “che la responsabilità contrattuale da “contatto sociale”, sussistente a carico dell’ente ospedaliero nei confronti del paziente”, potesse “estendere i suoi effetti anche in favore di soggetti terzi, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale”.
La Corte d’Appello rigettava il gravame.
Il ricorso per Cassazione si articola su due motivi.
Il primo, denuncia violazione dell’art. 1218 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere escluso “la ricorrenza, nel caso di specie, della responsabilità da contatto sociale della struttura ospedaliera”, ovvero per aver negato la “estensione degli effetti protettivi del predetto contratto anche nei confronti dei genitori, oltre che della minore soggetta alle cure della struttura stessa”.
Nello specifico viene censurato il passaggio della decisione secondo cui “il contatto sociale, dopo la nascita della bambina e per le cure a lei prestate, può aver prodotto effetto esclusivamente verso di lei, ancorché rappresentata dai genitori, ma non nei confronti di costoro personalmente”, donde “l’insussistenza di un danno “iure heredlitatis” sofferto dagli appellanti”, e con essa “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato “iure proprio” dagli appellanti in seguito al decesso della figlia”, dovendo tale diritto farsi valere a norma dell’art. 2043 c.c..
Secondo i ricorrenti , in sintesi, non vi è diversità tra le posizioni giuridiche di un padre, che – a causa dell’inadempimento del sanitario sulla persona della madre – diventa genitore di un bambino disabile, rispetto al padre che vede leso il suo rapporto parentale perché il figlio, a causa del medesimo inadempimento, decede”, e ciò in quanto egli “non è mai parte del contratto di spedalità, eppure nel primo caso è destinatario degli effetti protettivi del contatto sociale, nel secondo caso no”.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, e ciò per non avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la prescrizione da reato (destinata ad operare, secondo i ricorrenti, per un danno “iure proprio” quale quello in esame), giacché “per quanto accertato dal CTU nel primo grado di giudizio”, la morte della piccola “integra gli estremi dell’omicidio colposo, quantomeno applicando il criterio della causalità adeguata del più probabile che non””.
La Suprema Corte ritiene il secondo motivo di ricorso fondato.
Preliminarmente viene evidenziato che la pretesa risarcitoria azionata riguardi la morte della figlia all’esito di due interventi chirurgici alla quale la stessa fu sottoposta “a pochi mesi di vita” e “resisi necessari a causa della “artesia congenita delle vie biliari”, ovvero della “gravissima malformazione epatica che affliggeva la bimba dalla nascita”.
Il primo motivo di impugnazione non è fondato, in quanto è pacifica la previsione di cui all’art. 2043 c.c. nella pretesa risarcitoria relativa a danni da lesione del rapporto parentale, proprio con riferimento alla figura dei cd. “terzi protetti dal contratto”.
Tale campo di applicazione, sottolineano gli Ermellini, deve essere circoscritto nell’ambito della responsabilità medica, al solo “sottosistema” in cui vengono in rilievo quelli che, nel modo di lingua inglese, vengono definiti come “wrongful birth damages””, sicché al di fuori di queste ipotesi l’azione per perdita (o lesione) del rapporto parentale è di natura solo aquiliana.
Su tali basi, si è affermato che, in forza “della “relazionalità” della responsabilità contrattuale, è proprio la natura dell’interesse che segna, per così dire, il limen entro cui risulta possibile integrare – anche in chiave di efficacia protettiva verso terzi, ex art. 1375 c.c. – il contenuto del contratto, consentendo, così, pure a soggetti che non rivestono la qualità di parte negoziale di agire a norma dell’art. 1218 c.c.”. (Cass. Sez. 3, sent. 14258 del 2020);
In questa prospettiva viene ribadito che: nel “territorio del facere professionale l’interesse corrispondente alla prestazione” (che resta pur sempre il solo “perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore”) si presenta solo strumentale all’interesse primario del creditore stesso (ovvero, nel caso della prestazione sanitaria, la tutela della sua salute), il quale, però, non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perché non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo, ma è connesso all’interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto”. (Cass. Sez. 3, sent. n. 28991 del 2019).
Conseguentemente, per postulare l’efficacia protettiva del contratto verso terzi occorre che l’interesse di cui essi siano portatori risulti anch’esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale.
Il principio affermato dai ricorrenti (Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2018, n. 6689), il quale “connette al contratto di spedalità effetti protettivi anche nei confronti di chi sia legato da un particolare rapporto di natura familiare ed affettiva al diretto destinatario della prestazione sanitaria in ragione dell’esigenza di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi”, risulta è enunciato con riferimento ad un’azione risarcitoria per danni verificatisi, “in occasione del parto”, ancorché la vittima della malpractice fosse risultata, in quel caso la partoriente e non il nascituro.
Per quanto riguarda il secondo motivo, invece, la morte della piccola è stata prospettata come astrattamente riconducibile al delitto ex art. 589 c.p., come risulta dall’atto di citazione introduttivo, dal momento che la responsabilità della struttura ospedaliera era ipotizzata “per il fatto del personale medico e paramedico imputabile allo stesso per colpa.
Ebbene, l’art. 2947 c.c., che fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all’azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta, ovverosia anche nei confronti di una Azienda Ospedaliera per fatto illecito di un medico dipendente.
Ciò posto, la commissione del fatto (decesso della bambina) risale al 28 ottobre 2001 e il termine decennale, prima dell’instaurazione del giudizio, veniva correttamente interrotto in data 21 ottobre 2011.
Accolto il secondo motivo di ricorso, la sentenza viene cassata con rinvio in diversa composizione alla Corte d’Appello di Venezia.
Avv. Emanuela Foligno
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