Risarcimento del danno in tema di sinistro stradale: se l’assicuratore sociale è inerte, l’assicuratore per la RCA è legittimato a presumere che il danneggiato non sia stato liquidato.
Risarcimento del danno e rapporti tra assicurazione sociale e assicurazione per R.C.A. Decorso il termine dei 45 giorni, la Compagnia garante della RCA è legittimata a presumere che l’Assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo al danneggiato, che dunque è creditore dell’intero risarcimento (Cass. civ., sez. III, dep. 11 maggio 2022, n. 14981).
L’Assicurazione garante della RCA, nel risarcimento del danno da sinistro stradale al danneggiato, adempie la propria obbligazione nei confronti del soggetto che appare creditore dell’intero risarcimento, in virtù di una presunzione legale. Tale pagamento, estingue il debito anche nei confronti dell’Istituto, che volesse tardivamente surrogarsi.
L’Inail risarciva i danni derivanti da sinistro stradale e un anno dopo il danneggiato citava a giudizio il responsabile del sinistro e la propria Compagnia assicuratrice. In tale giudizio si costituiva l’Inail chiedendo la condanna dei responsabili alla refusione delle somme versate al danneggiato.
Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’intervento dell’INAIL.
L’Inail incardina altro giudizio nei confronti dell’assicurazione e del conducente del veicolo responsabile il quale eccepiva che una volta ricevuta la richiesta di risarcimento del danneggiato ne aveva dato comunicazione all’INAIL chiedendo se il danneggiato avesse diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore sociale e che l’INAIL non rispondeva nei 45 giorni previsti dal cod. delle assicurazioni. Per tale ragione, veniva liquidato al danneggiato l’intero risarcimento dovutogli, senza nessuno scorporo in favore dell’Inail.
La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado e l’Istituto ricorre in Cassazione deducendo che il danneggiato di un fatto illecito, quando sia stato indennizzato dall’INAIL, perde la titolarità del credito risarcitorio che si trasferisce ope legis in capo all’assicuratore sociale che ha pagato l’indennizzo, a partire dal momento in cui questi abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
Secondo gli Ermellini, nel caso in cui il danneggiato di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell’assicuratore sociale vanno tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici che fanno capo a tre distinti soggetti:
a) il rapporto tra assicurazione r.c.a., tra il danneggiato da un lato e il responsabile e il suo assicuratore dall’altro;
b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l’assicuratore sociale;
c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l’azione recuperatoria spettante all’assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore r.c.a.
Il terzo di tali tre rapporti è alternativo al primo: l’INAIL è nel vero quando assume che, per effetto del pagamento dell’assistito dell’indennizzo previsto dalla legge, il credito risarcitorio viene perduto dal danneggiato, ed acquisito dall’INAIL, per effetto della surrogazione. Il fatto, però, che l’INAIL indennizzando il danneggiato diventi creditore dell’obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare non significa che, sempre e comunque, l’assicuratore del responsabile che abbia già indennizzato il danneggiato abbia pagato male, e possa essere obbligato ad un secondo pagamento nei confronti dell’INAIL.
Ergo, la circostanza che al momento in cui l’assicurazione adempiva la propria obbligazione nei confronti del danneggiato questi non fosse più creditore dell’obbligazione risarcitoria non rileva per stabilire se il pagamento eseguito abbia avuto effetto liberatorio. Occorre, invero, valutare l’opponibilità del pagamento all’assicuratore sociale.
L’assicuratore della R.C.A., prima di procedere al risarcimento del danno, ha il duplice onere di verificare se il danneggiato abbia diritto a prestazioni da parte di un’assicurazione sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest’ultimo.
L’assicuratore sociale, ricevuta la comunicazione, ha l’onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni.
La censura dell’Istituto viene, quindi, rigettata in virtù del seguente principio: “la circostanza che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all’assicuratore della R.C.A. che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l’intero risarcimento, se non risulti che l’assicuratore fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell’avvenuta surrogazione.
Avv. Emanuela Foligno
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