Infortunio in itinere e variazione del credito Inail in rapporto al principio che vieta domande nuove in corso di giudizio (Cassazione civile, sez. III, dep. 21/03/2022, n.9005).
Infortunio in itinere e rivalsa dell’Inail nei confronti del responsabile: le variazioni del credito dell’Istituto non costituiscono domande nuove.
La vicenda trattata dalla Suprema Corte riguarda le prestazioni erogate dall’Inail in caso di infortunio in itinere e le conseguenze del maggiore ammontare rispetto al quantum originariamente dedotto dall’Istituto.
“In tema di rivalsa dell’Inail nei confronti del responsabile dell’infortunio in itinere, per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell’infortunato, le variazioni del credito dell’ente, conseguenti alle modificazioni dell’ammontare della rendita, non costituiscono domande nuove, ma mere precisazioni del petitum originario, trattandosi di credito di valore che deve essere determinato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, di modo che il maggior ammontare, in termini monetari, rispetto a quanto originariamente dedotto, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita, va liquidato anche d’ufficio dal Giudice”…(..).. in tali termini si è espressa la Suprema Corte.
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Cassino di parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale e ha parzialmente accolto la domanda originariamente spiegata dall’INAIL di rivalsa nei confronti del responsabile di quanto corrisposto in favore del danneggiato a titolo di indennizzo versato per infortunio in itinere.
L’Inail impugna in Cassazione la decisione della Corte d’Appello lamentando la violazione dell’art. 1916 c.c., D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, art. 112 c.p.c. per mancata pronunzia in ordine al rimborso del costo aggiornato dell’infortunio in itinere, limitandosi a respingere il motivo di appello incidentale, confermando la statuizione di condanna resa in primo grado.
Il motivo è fondato.
La differente quantificazione o specificazione della pretesa creditoria, fermi i fatti costitutivi, non comporta una nuova causa petendi e, quindi, una mutatio libelli, integrando, invece, una mera emendatio libelli, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado, che in grado di appello.
Con particolare riferimento all’azione di regresso dell’INAIL, le variazioni di ammontare del credito conseguenti alle variazioni quantitative della rendita e, in generale, delle prestazioni erogate dall’Istituto quale credito di valore, devono essere liquidate con riferimento alla data di liquidazione definitiva. Pertanto, il Giudice deve liquidare, anche d’Ufficio, il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto originariamente dedotto per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, potendo esso essere richiesto anche in sede di gravame senza la necessità di proposizione di appello incidentale, trattandosi di mera precisazione del petitum relativo alla domanda già posta.
La Corte di Appello di Roma non ha applicato correttamente tali principi.
La domanda di surrogazione ex art. 1916 c.c. svolta dall’Inail è stata parzialmente accolta dal Giudice di prime cure, che ha deciso allo stato degli atti, senza prendere in considerazione la domanda di aggiornamento dell’infortunio in itinere, con la relativa rivalutazione monetaria.
Per tali ragioni, la Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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