Abbagliamento dai raggi solari provoca l’investimento mortale del pedone (Cass. pen., sez. IV, dep. 12 maggio 2022, n. 18748).

Abbagliamento dai raggi solari non esclude la penale responsabilità del conducente del veicolo che investe e uccide il pedone.

Non integra un caso fortuito, e perciò non esclude la penale responsabilità per i danni alle persone, l’abbagliamento dai raggi solari che colpisce il conducente del veicolo.

In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno solare impeditivo della visibilità.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda riguardante la morte di un pedone a seguito di un incidente stradale. La tematica dell’abbagliamento dei raggi solari per il conducente del veicolo è, da sempre, trattata con particolare rigore dalla giurisprudenza.

La Corte d’Appello di Napoli rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di Avellino e condannava l’imputato (conducente del veicolo investitore), a due anni di reclusione per essersi dato alla fuga dopo avere investito, a causa dell’abbagliamento dai raggi solari, un pedone che stava attraversando la strada in diagonale. Confermava, invece, sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni quattro, sia le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

L’uomo impugna la decisione e ricorre in Cassazione denunziando, per quanto qui di interesse, la violazione dell’art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.c. per non avere fornito la Corte territoriale una motivazione adeguata relativamente alla possibilità di evitare l’investimento, e non avere indicato in cosa sarebbe dovuta consistere la doverosa condotta alternativa.

La censura è infondata.

La motivazione dei Giudici d’Appello, evidenziano gli Ermellini, non è contraddittoria o illogica, poichè risulta correttamente applicato il principio secondo cui “la responsabilità del conducente può essere esclusa solo nel caso in cui per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti”.

Non costituisce “oggettiva impossibilità” l’abbagliamento dai raggi solari: i movimenti del pedone, che avanzava lentamente perché anziano, erano facilmente avvistabili, inoltre il tratto di strada in questione era rettilineo, e dai rilievi svolti dalle Autorità intervenute non venivano riscontrate tracce di frenata.

Ed ancora, l’abbagliamento dai raggi solari non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In tale circostanza, il conducente “abbagliato” è tenuto a ridurre la velocità, se non addirittura interrompere la marcia, e attendere di superare gli effetti del fenomeno solare impeditivo della visibilità.

Infine, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo.

In buona sostanza, i Giudici di merito hanno correttamente escluso la possibilità che l’impatto con il pedone fosse inevitabile.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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