Si ferisce all’interno della caffetteria, ma la domanda risarcitoria viene respinta (Tribunale Savona sez. I, 28/03/2022).

Si ferisce all’interno della caffetteria e cita a giudizio i proprietari onde vederne accertata la responsabilità e il conseguente obbligo risarcitorio.

La danneggiata deduce:

– di svolgere la professione di badante e di avere accompagnato la propria assistita presso la caffetteria ;

– nella circostanza, era entrata nell’esercizio dalla entrata principale e, dopo avere effettuato la consumazione, era uscita dalla porta a vetri;

– attraversando la porta, una corda – che legava i due lembi della tenda dell’apertura – le si era attorcigliata intorno al collo facendola cadere a terra;

–  in conseguenza di tale incidente era stata trasferita al Pronto Soccorso, ove le era stata diagnosticata la “frattura-lussazione trimalleolare destra” , cui seguiva intervento chirurgico di riduzione.

Il Tribunale non ritiene fondata la domanda.

La fase istruttoria, ha smentito la ricostruzione dei fatti indicati dalla danneggiata, emergendo, invece, che l’evento dannoso è ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente dell’ attrice che è passata da un’ apertura non utilizzabile come porta, e non ha prestato attenzione all’ avvertimento tempestivamente rivoltole dall’inserviente.

Sul punto vengono ritenute significative e dirimenti le numerose deposizioni testimoniali, che hanno confermato l’apertura delle vetrate laterali solo nei periodi estivi e solo per areare i locali, essendo l’ingresso del locale dalla parte opposta delle suddette porte a vetri laterali.

In un simile quadro probatorio, risultano irrilevanti le deposizioni dei due testi chiamati dalla persona danneggiata, che peraltro, si trovavano all’esterno del locale.

Conseguentemente, considerato l’evento dell’attrice che si ferisce all’interno della caffetteria in quanto usciva da una aperura non utilizzabile quale accesso senza neppure rispettare l’ avvertimento tempestivamente effettuato dalla dipendente, nessun addebito viene ascritto alla convenuta.

La responsabilità ai sensi dell’ art. 2051 c.c. risulta esclusa dal caso fortuito rappresentato dalla condotta incauta, anomala ed imprevedibile tenuta dalla danneggiata, che appunto si ferisce utilizzando una apertura laterale non avente la funzione di uscita-entrata.

La domanda avanzata dall’attrice viene, quindi, respinta e il Tribunale di Savona la condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti della Caffetteria e della società di Assicurazione garante per la R.C.

La redazione giuridica

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