Sovraccarico sulla articolazione della mano derivante dalle mansioni lavorative viene denunciata dal lavoratore che cita a giudizio l’Inail (Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sez. lavoro, Sentenza n. 448/2021 del 30/11/2021 RG n. 684/2019) .
Sovraccarico sulla articolazione della mano viene ritenuto causalmente derivante dall’attività di autista-gruista dal Tribunale calabrese. Tuttavia, in secondo grado, la Corte di Reggio Calabria ritiene che il lavoratore nulla ha riferito, e dunque, nulla ha provato sulle modalità delle mansioni svolte come conducente, e rigetta la domanda.
Il lavoratore chiedeva di accertarsi che “nell’esercizio e a causa delle mansioni svolte nel periodo ricompreso tra l’anno 1999 e la data di denuncia dell’attività professionale dell’11 marzo 2016 contraeva sindrome del tunnel carpale, per sovraccarico sulla articolazione della mano, qualificabile come malattia professionale e quantificabile nella misura del 7%.
Esponeva di avere svolto le mansioni di gruista/autista di autocarro dal 1999 al 2016, con un intenso ritmo lavorativo, caratterizzate dalla necessità di azionare delle pulsantiere con conseguente sovraccarico sulla articolazione della mano e delle dita.
In sede amministrativa l’Inail archiviava la relativa domanda.
Il Giudice di prime cure, ritendo non contestata la natura ed il concreto contenuto dell’attività lavorativa svolta, e ritenuto che la patologia lamentata doveva considerarsi ritualmente tabellata – in quanto la stessa risulta indicata al n.78 dell’elenco delle malattie cd. tabellate I.N.A.I.L. per l’industria ex D.P.R. 336/1994 aggiornato con D.M.9.4.2008, come ipotesi di ” malattia da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore” e che tale tipologia di malattia ben può astrattamente ricondursi al novero delle azioni potenzialmente compiute dal lavoratore che svolga le mansioni di autista di autocarro/gruista, espletata la CTU accoglieva il ricorso.
L’Inail propone appello deducendo che la lavorazione a cui era addetto il ricorrente non era tabellata, e che il lavoratore avrebbe dovuto di mostrare che le mansioni svolte, allegate ma non provate, comportassero il rischio di esposizione a movimenti ripetuti e prolungati del polso e della mano, idonei a provocare un sovraccarico sulla articolazione.
La Corte d’Appello ritiene le doglianze fondate.
L’Inail sin dal primo grado ha contestato lo svolgimento dell’attività di gruista-autista, e ha eccepito che non era sufficiente una mera allegazione delle mansioni svolte per il riconoscimento della malattia professionale.
Dalla scheda anagrafico-professionale emerge che il lavoratore svolgeva solo attività di conducente di autocarro; aveva svolto mansioni di gruista nel 2008 per altra società e tali mansioni sono state confermate dal Datore di lavoro.
Pertanto, a fronte di una specifica contestazione operata dall’Istituto sull’attività espletata dal lavoratore, andava fornita puntuale prova dello svolgimento della stessa.
E se l’attività di gruista (laddove dimostrata) -osserva il Giudice d’Appello-, avrebbe potuto far presumere la necessità per il lavoratore di compiere movimenti ripetuti e prolungati del polso e di prensione della mano, indicati al punto 78 della Tabella come idonei a provocare la sindrome del tunnel carpale, per sovraccarico sulla articolazione, non altrettanto può dirsi per la mansione di conducente di autocarro.
Il ricorrente nulla ha riferito e dunque nulla ha provato sulle modalità delle mansioni svolte come conducente di mezzi pesanti. Solo con le memorie autorizzate in primo grado e poi in appello ha integrato l’allegazione, però inutilmente, non avendo in primo grado formulato alcuna istanza istruttoria.
L’appello dell’Inail, per tali ragioni, viene accolto e in riforma della sentenza di primo grado viene rigettata la domanda del lavoratore.
Le spese di giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono poste a carico del lavoratore.
Avv. Emanuela Foligno
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