Precedenza a favore dell’automobilista, ciò nonostante lo stesso viene considerato corresponsabile nella causazione del sinistro nella misura del 30% (Tribunale di Brindisi, Sentenza n.1422/2021, del 03-11-2021).

Precedenza a favore, il Tribunale ribadisce che “In tema di circolazione strada l’obiettivo essenziale di ciascun conducente è, e deve essere, quello di adottare ogni misura precauzionale per evitare eventi lesivi, anche a costo di contenere la propria posizione di favore che la regolamentazione della viabilità in quel tratto di strada gli accorderebbe: ne consegue che laddove il conducente del veicolo favorito nella circolazione, una volta giunta nei pressi dell’intersezione, aveva la visuale libera alla propria sinistra e quindi era nelle condizioni di avvistare il mezzo antagonista, avrebbe dovuto conformare la propria condotta di guida alla situazione contingente”

Con la decisione a commento il Tribunale ha comminato il 30% della responsabilità al conducente, che godeva di precedenza a favore, che non si accorge del motociclista nella svolta a sinistra.

Nonostante il diritto di precedenza a favore dell’automobilista, lo stesso viene considerato corresponsabile nella causazione del sinistro nella misura del 30%, ciò in quanto anche chi guida il veicolo favorito nella circolazione –ovverosia il veicolo che gode di diritto di precedenza-, deve tenere una condotta prudente durante tutta l’esecuzione della manovra.

Difatti, l’automobilista, nonostante la precedenza a favore, aveva la possibilità di avvistare la moto in fase di sorpasso, e di evitare l’impatto.

Al motociclista danneggiato viene riconosciuto il danno morale nell’accezione più ampia di «sofferenza determinata dal non poter fare».

In primo grado, il Giudice di Pace, errando, fa un generico riferimento alla deposizione del teste, senza esaminarne il contenuto specifico da utilizzare ai fini della deposizione e pone la propria decisione basandosi sul verbale di infrazione ex art. 148 CdS comminato al motociclista.

Quest’ultimo impugna la decisione e deduce l’accoglimento dell’opposizione al verbale di infrazione e la errata interpretazione delle prove testimoniali. Difatti, secondo la deposizione, l’impatto avveniva sull’angolo anteriore sinistro dell’auto, che ha la freccia inserita per la svolta a sinistra.

Conseguentemente, il motociclista avrebbe dovuto procedere alla destra della vettura e per questo gli viene accollato il 70% della responsabilità, mentre il restante 30% viene posto in capo all’autoveicolo, che giunto all’incrocio, aveva la visuale libera alla sua sinistra per avvistare il sopraggiungere della moto.

Per tali ragioni non può considerarsi superata la presunzione di responsabilità concorsuale ex art. 2054, II comma, c.c..

Per quanto concerne il pregiudizio di cui all’art. 2059 c.c. invocato dal motociclista appellante, il Tribunale evidenzia il superamento dell’orientamento della giurisprudenza che riteneva risarcibile soltanto il danno morale soggettivo identificato con il patema d’animo transeunte della vittima.

Accertata la sofferenza psichica del motociclista per le lesioni subite (frattura clavicola e trauma toracico), il relativo danno viene liquidato attraverso le Tabelle milanesi per l’importo di euro 3.400,00.

Accolto integralmente, dunque, l’appello del motociclista.

Avv. Emanuela Foligno

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