Accertato un danno alla salute permanente è duplicazione risarcitoria attribuire il risarcimento del danno biologico e il risarcimento dei pregiudizi patiti

Il danno biologico, in quanto danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle attività dinamico relazionali, non può essere oggetto di duplicazione risarcitoria mediante il riconoscimento del danno esistenziale, poiché ciò che ha autonomo rilievo fenomenologico è il danno morale.

La Suprema Corte di Cassazione (Sez. VI Civile, Ordinanza n. 16039/2020) ribadisce che “in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l’attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente”.

La vicenda analizzata dai Supremi Giudici riguarda il risarcimento richiesto dal posteggiatore del piazzale antistante l’imbarco delle navi traghetto che veniva urtato da un’auto riportando gravi lesioni personali.

I Giudici di merito accoglievano la domanda risarcitoria dell’uomo, escludendo la posta del danno non patrimoniale di tipo esistenziale.

Successivamente, i Giudici d’Appello accoglievano la domanda risarcitoria dell’uomo escludendo la posta risarcitoria di tipo esistenziale e ricordavano di devalutare la somma al momento dell’incidente e poi calcolare gli interessi da tale data sulla somma rivalutata anno per anno.

L’uomo ricorre in Cassazione e lamenta la errata e ridotta liquidazione del danno non patrimoniale e il mancato riconoscimento del danno esistenziale.

I Supremi Giudici richiamano la consolidata giurisprudenza formatasi sul danno dinamico-relazionale e ribadiscono che tale voce di danno è insita nel danno biologico.

Viene, dunque, ribadito che la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata esclude la scindibilità del danno biologico da quello cd. “esistenziale”  e che i criteri di calcolo degli interessi sulla somma liquidata, devono essere necessariamente preceduti dalla devalutazione alla data del sinistro.

Ricorda la Suprema Corte quanto statuito con chiarezza da Cass. n. 7513/18, ovvero “che il danno alla salute è un danno dinamico-relazionale”, contrapponendosi alla tesi che il danno alla salute comprenda pregiudizi dinamico-relazionali.

Tale non scindibilità del danno biologico e del danno “esistenziale” (“dinamico-relazione”) è stata peraltro confermata di recente (Cass. Civ., n. 8755/19), laddove viene affermato che “il danno biologico, in quanto danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle attività dinamico relazionali, non può vedersi duplicato mediante il riconoscimento del danno esistenziale, mentre ciò che ha autonomo rilievo fenomenologico è il danno morale”.

L’operazione di rivalutazione e di conteggio degli interessi sulla somma liquidata a titolo di danno biologico e di danno morale rivalutata anno per anno, previa devalutazione della stessa, viene considerata corretta e aderente ai principi di legittimità consolidatisi.

Difatti, la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, andandosi poi ad applicare al valore così ottenuto gli interessi e la rivalutazione monetaria per raggiungere lo scopo che la cifra finale sia attuale, ma non costituisca una locupletazione o, peggio, un indebito arricchimento.

Per tale ragione il tasso di interesse legale non può essere applicato alla somma integralmente rivalutata, ma solo sulle somme annualmente rivalutate a partire dalla data del fatto produttivo del danno.

In conclusione, la Suprema Corte respinge il ricorso e conferma la sentenza della Corte d’Appello.

Avv. Emanuela Foligno

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