Aggredita da un Rottweiler, risarcimento da oltre 300mila euro

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Una donna, aggredita da un Rottweiler, ha subito lesioni che hanno richiesto numerosi interventi di chirurgia plastica e che le hanno procurato postumi permanenti.

Tribunale e Corte di Appello condannano i proprietari del cane a risarcire oltre trecentomila euro.

La vicenda

La donna adiva il Tribunale di Pavia chiedendo la condanna dei proprietari del Rottweiler e il risarcimento dei danni da lei subiti a causa dell’aggressione avvenuta all’interno della proprietà degli stessi.

A seguito dell’aggressione, la vittima era stata ricoverata in prognosi riservata presso l’Ospedale San Raffaele di Milano e poi trasferita in un Istituto ortopedico. Aveva quindi subito numerosi interventi di chirurgia plastica e, una volta dimessa in via definitiva, aveva riportato postumi permanenti di rilevante entità, con ripercussioni gravi sulla sua vita lavorativa e personale (fra i quali il non aver potuto assistere, a causa dell’incidente, il proprio marito gravemente malato).

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i proprietari del cane al risarcimento dei danni, liquidati nella somma complessiva di €359.383,17. La decisione viene impugnata dalla danneggiata per un incremento del risarcimento.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 21 settembre 2021, conferma la decisione del Tribunale. Ha sottolineato che la sentenza di primo grado aveva liquidato il danno biologico riconoscendo alla danneggiata un’invalidità permanente nella misura del 45%, oltre l’invalidità temporanea assoluta e parziale. Il Tribunale aveva poi riconosciuto una personalizzazione del danno nella misura del 15%, percentuale che la Corte d’appello ha condiviso.

Su questo ultimo aspetto, pur potendosi ammettere una maggiorazione fino al 25%, i Giudici di Appello hanno evidenziato la correttezza della decisione del Tribunale che aveva ritenuto una serie di danni già ricompresi nella percentuale del 45% (quali le cicatrici e le asportazioni del cuoio capelluto), mentre ne aveva valorizzate altre (quali l’impossibilità di accudire il marito malato, il residuo della sindrome da stress post-traumatico e la sofferenza psico-fisica), pervenendo alla suindicata percentuale di personalizzazione.

Il ricorso in Corte di Cassazione

Per quanto qui di interesse, la donna censura la sentenza di Appello perché, a suo dire, non avrebbe tenuto adeguatamente in considerazione tutti i danni patiti in conseguenza dell’aggressione del Rottweiler. La censura si appunta sulla mancata autonoma liquidazione del danno morale, lamentando il fatto che era stata adeguatamente dimostrata e descritta la sofferenza patita, non tenuta in considerazione né dal Tribunale né dalla Corte d’Appello.

Sempre secondo la tesi della donna, aver riconosciuto una percentuale di invalidità permanente nella misura del 45%, liquidando il risarcimento in proporzione, non tiene conto dell’assoluta particolarità della vicenda, della drammaticità dell’aggressione, della gravità del danno estetico patito da una donna alla quale è stato strappato il cuoio capelluto e che continua a patire cicatrici che impediscono l’uso di parrucche.
Il danno morale, come da ormai costante giurisprudenza, deve essere risarcito in aggiunta al danno biologico, trattandosi di una sofferenza del tutto diversa della quale si deve tenere conto. Quella sofferenza si sarebbe potuta e dovuta calcolare anche in via presuntiva sulla base degli elementi riportati, applicando una personalizzazione del danno biologico con un ulteriore aumento del 30%.

La S.C. evidenzia:

1) che il danno morale, ricorrendone le condizioni, deve essere liquidato in via autonoma rispetto al danno biologico;

2) che l’aumento previsto dal comma 3 CdA fino al 30% ha ad oggetto soltanto il danno biologico e non anche quello morale.

Una duplicazione risarcitoria

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).

La Corte, richiamando il celeberrimo precedente del 2018, ribadisce che “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29/7/2014).
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico- relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico” (Cassazione civile, sez. III, 30/12/2023, n.36009).

I precedenti

Riguardo, invece, alla liquidazione del danno morale, viene richiamata la sentenza 10 novembre 2020, n. 25164, la quale – in considerazione del fatto che le tabelle milanesi allora vigenti prevedevano la liquidazione del danno dinamico-relazione e del danno morale, ma pervenivano (non correttamente) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno) – ha stabilito che il Giudice deve accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; indi, in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano; mentre “in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale”.

Ebbene, calando i principi richiamati dalla S.C. al caso in parola, la Corte di Appello ha affermato che alla danneggiata era stata correttamente riconosciuta un’invalidità permanente nella misura del 45%, con personalizzazione nella misura del 15%. In tale calcolo erano ricompresi sia il danno morale da sofferenza derivante da privazione (nella specie, costituito dall’impossibilità di accudire il marito malato, di svolgere attività sportiva e di frequentare spiagge o fare passeggiate in montagna) che le specifiche sofferenze che andavano ad integrare il 45% di invalidità permanente (cicatrici vistose e deturpanti e asportazione del cuoio capelluto). Tale valutazione è corretta.

Le osservazioni dell’avv. Foligno

Nella decisione analizzata la S.C., ancora una volta, ribadisce che la personalizzazione non può essere riconosciuta se il danno derivante dalla menomazione è da ritenere già considerato nella percentuale di invalidità spettante in base alla valutazione medico-legale, trattandosi di una conseguenza comune a tutti coloro i quali si trovino nella medesima situazione (ordinanza n. 7513 del 2018). Il danno morale che la danneggiata ha invocato era stato ricompreso nel calcolo tabellare, né poteva essere invocato l’aumento fino al 30% che la legge ha consentito solo per il danno biologico.

Avv. Emanuela Foligno

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