Lesioni causate da morso del cane: viene condannato in sede penale il proprietario dell’animale. (Cass. pen., sez. IV, Sentenza n. 36151 depositata il 5 ottobre 2021).

Lesioni causate da morso del cane: il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia o di contenerne il naturale slancio.

Un uomo, mentre correva sul lungomare, veniva improvvisamente aggredito da un cane di razza Rottweiler privo di museruola, condotto da un minore, che, approfittando dell’assenza del padre lasciava libero l’animale.

Il padre del minore veniva condannato per il reato di cui agli artt. 40 e 590 c.p., per lesioni personali all’uomo per negligenza, imperizia e imprudenza, consistita nel non aver assicurato con la museruola il proprio cane.

L’imputato ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che il Giudice di Pace lo avrebbe ritenuto titolare di una posizione di garanzia nei confronti del proprio cane, senza considerare, però, che l’evento dannoso non era prevedibile e che la condotta era stata posta in essere dal figlio.

La Suprema Corte afferma che il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia o di contenerne il naturale slancio.

L’imputato viene ritenuto colpevole in quanto affidava il cane al figlio minore non in grado di evitare l’aggressione da parte del cane privo museruola e, di conseguenza, le lesioni causate da morso di cane riportate dall’uomo.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

L’imputato, in particolare, si lamenta della responsabilità inflittagli perché il cane non era provvisto di museruola, senza tenere in alcun conto che il cane era all’interno del cortile della propria villetta quando il figlio minore, contro ogni ordine e raccomandazione impartitagli, approfittando dell’assenza del padre , si allontanava e decideva di sciogliere il lungo guinzaglio cui era legato il cane, conducendolo all’esterno.

Il primo Giudice, sempre secondo l’imputato, lo avrebbe erroneamente ritenuto titolare di una posizione di garanzia nei confronti del proprio cane, senza considerare, però, che in nessun modo l’evento dannoso costituito dalle lesioni causate da morso del cane, poteva considerarsi prevedibile. Ciò in quanto la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, e non può comportare in alcun modo, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante.  

In buona sostanza, la scelta assunta dal figlio in assenza del padre di portare a passeggio il cane, apparirebbe un elemento del tutto sufficiente ed autonomo a determinare l’evento, escludendo così, in ogni suo aspetto, possibili responsabilità del padre in qualità di proprietario dell’animale.

In conclusione, la sentenza impugnata fa buon governo del principio secondo cui il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia.

Le lesioni causate da morso del cane al petto e alle mani (quattro punti di sutura all’addome e 15 punti di sutura alla mano), dimostrano che il ragazzo non era in grado di custodire e condurre il cane in questione.

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