Plastica sulla strada: Il danneggiato invoca il risarcimento dei danni nei confronti dell’Anas derivanti da un sinistro causato dalla presenza di plastica sulla strada.

Plastica sulla strada: costituisce caso fortuito e viene respinto il risarcimento invocato dal motociclista danneggiato. (Cass. Civ., Sez. III, ord., 30 dicembre 2021, n. 42085 – Presidente De Stefano – Relatore Scoditti)

Plastica sulla strada: viene negato il risarcimento al motociclista caduto a causa di un ingombrante involucro di plastica presente sulla carreggiata.

Il conducente del motociclo procedeva in un tratto stradale interessato da lavori in corso, quando un involucro di plastica, fuoriuscito dal veicolo che lo precedeva, si è agganciato alla ruota anteriore del mezzo, provocando la perdita di aderenza e la successiva caduta.

In primo grado il Tribunale riconosce il danno in favore del motociclista per l’importo di € 76.000,00.

Invece, la Corte d’Appello respingeva integralmente la domanda del motociclista, ritenendo sussistente il caso fortuito sia nel caso in cui la plastica fosse fuoriuscita dal veicolo in marcia, sia che provenisse da bordo strada sospinta dal vento.

In tali casi, osserva la Corte d’Appello, si deve discorrere di “situazioni pericolose provocate dagli stessi utenti della strada ovvero da un’imprevedibile o inopinata alterazione dello stato delle cose, rispetto alla quale nessuna condotta è esigibile dall’ente preposto alla custodia”.

Pertanto, la presenza di plastica sulla strada non può essere ricondotta a insidia collegabile a una negligenza del custode della strada medesima.

Il motociclista ricorre in Cassazione, dove viene condivisa la valutazione compiuta dal secondo Giudice di merito, laddove l’accollare la presenza della plastica sulla strada a responsabilità del motociclista, o di terze persone, costituisce caso fortuito che libera il custode.

In particolare, la plastica sulla strada  non può essere ricondotta a una insidia collegabile ad una negligenza del custode.

Inoltre, chiariscono gli Ermellini, la valutazione compiuta non può essere messa in discussione dalla presenza di lavori di manutenzione straordinaria, poiché manca qualsivoglia elemento di collegamento dell’involucro di plastica con i lavori sul tratto di strada.

La vicenda arriva alla Suprema Corte dal Tribunale di Taranto, che in prima battuta riconosceva un cospicuo risarcimento al motociclista mentre, successivamente, in secondo grado veniva completamente riformata la decisione.

Del resto, è lo stesso ricorrente che sottolinea che ANAS ha opposto che gli argomenti del Tribunale rinviavano all’attribuibilità della presenza di plastica sulla strada a responsabilità o dell’attore o di terzi, mentre, quanto alla presenza di lavori in corso sul tratto di strada, ha affermato che la busta di plastica resta comunque un oggetto che può essere gettato dagli stessi automobilisti o che si muove spostato dal vento.

Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe esaminato il fatto storico nei seguenti termini: “nel periodo in questione, come risulta dall’ordine 44/2012 (cfr. allegato n. 30), sul tratto di strada in questione erano in corso lavori di manutenzione straordinaria per la collocazione di barriere c.d. “New Jersey””, e dunque se la Corte avesse esaminato la circostanza del cantiere, ne avrebbe tratto la conseguenza che l’involucro di plastica sulla strada era verosimilmente materiale di risulta del cantiere medesimo.

Ora, è pur vero che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell’inferenza probabilistica – Cass. n. 2632 del 2014).

Ebbene, il fatto storico, di cui viene denunciato l’omesso esame, è privo di decisività.

La ravvisata esistenza del presupposto fattuale della figura giuridica del caso fortuito comporta l’assorbimento della censura avente ad oggetto il fondamento oggettivo, e non soggettivo, della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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