Carta Docente, il bonus spetta anche ai precari con supplenze fino al 30 giugno

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Il Tribunale di Cosenza ha recentemente stabilito che in tema di Carta Elettronica del Docente, il mancato riconoscimento del beneficio all’insegnante precario comporta una lesione del diritto alla formazione professionale e alla parità di trattamento. Se il docente risulta ancora inserito nel sistema delle docenze scolastiche, la tutela opera in forma specifica, con attribuzione della Carta e del relativo valore per le annualità pregresse, mentre qualora sia fuoriuscito dal sistema, l’impossibilità di ottenere il beneficio in forma specifica dà diritto al risarcimento del danno per equivalente, che è soggetto al termine di prescrizione decennale (Trib. Cosenza, sent. n. 1410 del 07/10/2026).

Il caso


Nella vicenda de qua, una docente aveva prestato servizio presso il Ministero dell’Istruzione attraverso una serie di contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ricevendo incarichi fino 30 giugno, dunque fino al termine delle lezioni.

Poiché all’insegnante non era stato riconosciuto il beneficio della Carta Docente, la stessa adiva le vie legali asserendo che il Ministero avesse agito in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, per non averle appunto concesso il beneficio, contemplato dall’art. 1, comma 121, Legge n. 107 del 2015. Pertanto, la ricorrente domandava l’accertamento del suo diritto a fruire della misura economica e la condanna del Ministero all’adozione degli atti necessari per consentirne il godimento.

Costituitosi in giudizio, il Ministero dell’Istruzione aderiva alla domanda della docente, riconoscendo la fondatezza delle sue pretese.

Il principio espresso dal Tribunale


Il giudice riaffermava consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle lezioni, cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l’omessa presentazione di una domanda. Per gli insegnanti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano ancora inseriti nel sistema delle docenze scolastiche (in quanto presenti nelle graduatorie, incaricati di una supplenza o abbiano ottenuto il ruolo), spetta l’adempimento in forma specifica, con l’attribuzione della Carta Docente e un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione. Per i docenti fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, invece, è previsto il risarcimento dei danni.

Il Tribunale ribadiva anche che il termine di prescrizione per le azioni di adempimento è di 5 anni, mentre quello per il risarcimento è di 10 anni.

La condanna del Ministero dell’Istruzione

In virtù di ciò, il Tribunale accertava la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente come docente e riteneva fondato il suo diritto al beneficio per gli anni scolastici richiesti, poiché destinataria di incarichi fino al 30 giugno e al momento in servizio.

Pertanto, il Tribunale condannava il Ministero dell’Istruzione all’adozione delle attività necessarie per permettere all’insegnante il pieno godimento della misura economica, nonché al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Giusy Sgrò

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