Morte dell’operaio: responsabilità del datore e dei preposti

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Morte dell'operaio: responsabili i preposti e il datore di lavoro

Morte dell’operaio. Il datore di lavoro che ha omesso ogni forma di sorveglianza su prassi “contra legem” può essere imputato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche.

Morte dell’operaio: la vicenda approda in Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 45575 del 13 dicembre 2021) dove viene chiarito che il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge. Se, nell’esercizio dell’attività lavorativa si instaura, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem”, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa creatasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

La morte dell’operaio veniva imputata al datore di lavoro, al direttore tecnico del cantiere edile e al responsabile della sicurezza.

La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza appellata dagli imputati  che li riconosceva responsabili di avere colposamente cagionato la morte dell’operaio impegnato nella costruzione di un edificio condominiale, a causa delle gravissime ustioni riportate dal lavoratore sul corpo, con decesso avvenuto diciotto giorni dopo.

Nello specifico la morte dell’operaio avveniva a causa delle ustioni riportate a seguito dell’incendio divampato sul cantiere.

Gli Ermellini nel decidere sulla vicenda sottolineano con enfasi il problema delle c.d. “prassi contra legem”.

La circostanza “abituale” che l’operaio pulisse la spatola con l’accendino, anche laddove sia stato appena utilizzato un materiale infiammabile, è certamente rischiosa.

Per contro, i soggetti in posizione di garanzia (direttore tecnico, responsabile della sicurezza) non prevenivano, né impedivano tale prassi.

Oltretutto non venivano considerate le possibili fonti di rischio da incendio –fiamme –scoppio (impiego di materiale infiammabile, ambiente angusto, ridotta ventilazione, stratificazioni di vapori infiammabili).

Secondo gli Ermellini, se sul cantiere, era invalsa tale prassi pericolosa era compito degli imputati, nelle specifiche posizioni di garanzia rivestita contrastarla.

La Suprema Corte ritiene cosi infondati i motivi di ricorso proposti nell’interesse del direttore tecnico e del responsabile del cantiere, e ricorda che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra i destinatari degli obblighi dettati dall’art. 4 D.P.R. n. 547/1955, devono annoverarsi anche il direttore tecnico ed il “capo cantiere”, e che, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative “contra legem”.

La Corte non condivide le censure secondo cui “non può essere sostenuto che gli imputati avrebbero dovuto impedire aggiramenti dei lavoratori del divieto di fumare in cantiere e di detenere fonti di innesco, quasi a trasformare il datore di lavoro e il responsabile di cantiere in vigilanti”.

La giurisprudenza valuta la responsabilità dei lavoratori in base al principio di autoresponsabilità. Si è passati, dal principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore”, al concetto di “area di rischio” che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.

Dalla valorizzazione dell’area di rischio la prassi ha costruito i criteri che permettono di stabilire se la condotta del lavoratore debba risultare appartenente, o estranea, al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. In tale contesto si pone la differenza tra comportamento esorbitante e, comportamento abnorme, o eccezionale, del lavoratore.

Pertanto, l’evento di morte dell’operaio è al di fuori del comportamento abnorme del lavoratore stesso, da intendersi come condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa, in quanto non esorbitante dalle mansioni affidate.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 590 c.p., perché estinto per prescrizione ed elimina la pena rideterminando quella finale in mesi otto di reclusione per ciascuno degli imputati.

Avv. Emanuela Foligno

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