Emorragia e isterectomia dopo il parto cesareo, non c’è imperizia

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La paziente contesta le conseguenze di emorragia e successiva isterectomia derivanti dal parto cesareo e mancanza di controlli dopo il raschiamento.

Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda della donna; la Corte d’Appello, invece, rigettava la domanda basandosi sulla seconda CTU. In Cassazione viene confermata la decisione dei giudici di secondo grado (Cassazione Civile, sez. III, 11/12/2023, n.34435).

La vicenda giudiziaria

La donna conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la ASL e l’Azienda Sanitaria Ospedaliera Ruggi d’Aragona e il primario del reparto di Ginecologia per sentirne accertata la responsabilità per gli esiti e le conseguenze del parto cesareo al quale era stata sottoposta, consistenti in emorragia e successiva isterectomia, effettuata questa presso l’ospedale di Castellammare di Stabia, con il conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Salerno, espletata una CTU medico legale, accoglieva la domanda e, accertata la responsabilità dei convenuti, condannava l’Azienda Ospedaliera e il primario, in solido, al risarcimento dei danni liquidandoli in €90.000.

La Corte d’Appello

La Corte d’Appello disponeva una nuova CTU medico-legale e all’esito riformava la sentenza di primo grado, rigettando la domanda della paziente per mancata prova del nesso causale tra l’emorragia che determinava l’isterectomia e le condotte dei sanitari intervenuti.

La donna censura la sentenza della Corte d’Appello per adesione acritica alla Consulenza di secondo grado e la mancata valutazione, in contrapposizione, di entrambe le CTU, opposte tra loro. Lamenta, inoltre, la contraddittorietà circa la terapia post partum, le condizioni ematiche ed emorragiche e la presenza di cotiledoni nell’utero.

Il ricorso in Cassazione

Gli Ermellini danno atto del principio secondo cui l’adesione acritica alle conclusioni peritali di una delle CTU, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza espletare un’analisi comparativa, integra un vizio della sentenza.

Tuttavia, i Giudici di appello hanno proceduto a esame e confutazione delle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU del Tribunale di Salerno, affermando, con adeguata specificazione, che l’errore del primo Giudice consisteva nell’avere integralmente recepito le risultanze della perizia, affermando che gli esami istologici eseguiti presso l’ospedale di Castellamare di Stabia avevano evidenziato “la presenza di cotiledoni placentari, mentre i referti attestavano la sussistenza di coaguli ematici, di detriti necrotici e di lembi di stroma e di tessuto reciso, ovvero di residui dello spurgo uterino, ed aveva trascurato del tutto l’esame dei valori dell’emoglobina, che, al momento dell’ingresso nel nosocomio stabiese, rientravano pressoché nella norma e testimoniavano anzi un miglioramento della stessa crasi ematica, con notevole calo dell’emoglobina dopo l’operazione di raschiamento, effettuata nel secondo ospedale. La presenza dei detti cotiledoni placentari venne successivamente esclusa dall’esame istologico, pure effettuato nell’ospedale di Castellamare di Stabia”.

Confronto tra CTU di primo e secondo grado

È palese, pertanto, che la Corte di Appello abbia esaminato la CTU espletata in primo, e che essa è stata adeguatamente confrontata con la relazione peritale del grado d’appello, così adempiendo all’onere motivazionale rafforzato in ordine alla preferenza della seconda Consulenza.

La Corte d’appello ha anche esaminato i dati risultanti dalle cartelle cliniche, incrociandoli con le risultanze della seconda CTU, pervenendo a una motivata conclusione, rilevando la esaustività dell’operato del primario e della struttura sanitaria in quanto l’operazione di cesareo risultava correttamente effettuata, con nascita di feto vivo e vitale, e il decorso post-operatorio venne coadiuvato con farmaci risultanti dal protocollo diagnostico al fine di favorire la contrattilità uterina. La terapia venne altresì prescritta anche per la degenza domiciliare.

Contrariamente a quanto affermato dalla paziente, quindi, è stato esaminato anche tutto il decorso ospedaliero e della successiva isterectomia effettuata presso l’Ospedale di Castellamare di Stabia, individuando i punti critici nella mancata tempestiva effettuazione di un adeguato controllo della paziente dopo il raschiamento, che già di per sé causò una lieve lesione della parte dell’utero già operata, il che comportò un aggravamento del quadro clinico, con emorragia e conseguente necessità dell’intervento di radicale isterectomia dopo ben tre giorni dal raschiamento.

Non c’è nesso causale tra il parto cesareo e l’isterectomia

Così ragionando, i Giudici di Appello hanno escluso, correttamente, che la necessità degli interventi posti in essere nell’ospedale di Castellamare di Stabia fosse riconducibile all’imperizia dei medici e della struttura sanitaria ove la paziente aveva partorito, in quanto l’ipotizzata (dal CTU di primo grado) inidonea suturazione effettuata al parto cesareo non risulta essere in alcun modo suffragata dai dati fattuali di causa, posti a base della perizia del CTU in appello.

Confermata la decisione d’Appello.

Avv. Emanuela Foligno

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