Danno di immagine o danno da perdita di chance?

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La diversità delle vicende giudiziarie, una di natura lavoristica l’altra per il danno da reato, rende necessario stabilire se quanto liquidato nella prima, ossia la controversia di lavoro, avesse o meno inciso sul successivo danno di immagine, quindi non patrimoniale, rivendicato in sede civile (Cassazione civile, sez. III, 02/01/2024, n.6).

La vicenda

Il dott. N. V. era dirigente TIM quando è stato oggetto di attività di spionaggio, di raccolta di dati relativi alla sua vita privata, da parte di un’associazione di persone, costituita in particolare da due investigatori privati, da un funzionario del Sismi e dal responsabile della sicurezza di Pirelli S.p.A., prima, e di Telecom S.p.A., dopo.

Ne è derivato un procedimento penale, nel quale il dott. N.V. si costituiva parte civile, unitamente ad altri soggetti egualmente oggetto di monitoraggio illecito. Gli autori dell’attività di spionaggio venivano condannati, salva la prescrizione per alcuni di loro e per alcuni reati.

Le domande civili del dott. N.V. venivano respinte dal Tribunale sul presupposto che i relativi danni erano stati già risarciti in altra sede e, precisamente, nelle controversie che, pur scaturite da questa vicenda, riguardavano la posizione lavorativa.

La Corte di Appello penale ha però riformato questa decisione riconoscendo alla parte civile un risarcimento per il danno di immagine non patrimoniale da liquidarsi in separata sede.

La Cassazione

La questione approda in Cassazione su impulso dei due imputati e del dott. N.V. ai soli effetti civili. La S.C., con sentenza 42887 del 2018, annullava con rinvio, quanto alle statuizioni civili, alla Corte di Appello civile, e affermava il principio di diritto secondo cui “la diversità delle vicende giudiziarie, la prima di natura lavoristica, la seconda per il danno da reato, rendeva necessario un esame più approfondito onde stabilire se quanto liquidato nella prima, ossia la controversia di lavoro, avesse o meno inciso sul successivo danno non patrimoniale, qui rivendicato”.

All’esito del giudizio riassunto, la Corte di Appello civile di Milano riconosceva al dottore una somma di 10 mila euro, stimata in via equitativa per il danno morale da reato: decisione, questa, che viene impugnata dallo stesso, e in via incidentale da Pirelli SpA.

Il secondo giudizio di Cassazione

Il dott. N.V. lamenta, in sintesi, il negato ingresso a una certificazione medica, quale prova documentale del danno biologico, sul presupposto della inammissibilità di una tale produzione nel giudizio di rinvio; la mancata ammissione di CTU medico-legale e la errata liquidazione dei danni.

Il Giudice del rinvio ha ritenuto inammissibile la produzione di una certificazione medica “posto che il giudizio di rinvio si atteggia come un giudizio chiuso”. Secondo il ricorrente questa affermazione sarebbe errata, essendo invece il giudizio di rinvio a seguito di quello penale un giudizio del tutto autonomo da quest’ultimo.

La censura è corretta.

La Corte di Appello, cui viene rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile con la conseguenza che l’attore può modificare la domanda, entro i termini di cui all’articolo 183 c.p.c. (Cass. 74747/2022) e di conseguenza proporre nuove prove che, anche a seguito di tale modifica, si rendano necessarie (Cass. 24954/2023).
L’affermazione, dunque, secondo cui la certificazione medica non è ammissibile, non potendosi depositare alcunché, nel giudizio di rinvio è errata, e non fa applicazione del predetto principio di diritto.

La CTU per il danno biologico non è meramente esplorativa

Venendo al rigetto di CTU medico-legale, valgono le considerazioni che precedono, nel senso che il Giudice di rinvio ha ritenuto, come conseguenza altresì del fatto (errato) che nel giudizio di rinvio non potrebbero prodursi nuove prove, né fare nuove allegazioni, che la CTU richiesta per accertare il danno biologico non fosse ammissibile in quanto meramente esplorativa.

La Corte di Appello ha deciso in tal senso seguendo l’apodittico ragionamento che alcuna prova documentale sarebbe ammessa e che dunque la Consulenza dovrebbe supplire ad un difetto di prova e come tale non veniva ammessa.
Il ricorrente contesta questa motivazione osservando che il danno biologico non può che essere provato con una consulenza che, dunque, di per sé non è esplorativa.

Anche questa censura è corretta.

Da un lato, infatti, la richiesta di CTU non può ritenersi esplorativa per il fatto che non è supportata da altre prove o allegazioni, avendole il Giudice rigettate sul presupposto che non fossero ammissibili, e dunque la decisione è viziata a monte: se invece si ritiene ammissibile la certificazione medica, e lo è, si è formato un principio di prova che rende giustificata la consulenza tecnica. Ragionando in tal senso, il danno alla salute trova il suo mezzo di accertamento proprio attraverso la CTU medico-legale che, dunque, non può ritenersi automaticamente esplorativa.

Danno di immagine o danno da perdita di chance?

Venendo alla ultima censura, anch’essa fondata, il Giudice del rinvio ha negato il risarcimento del danno di immagine, alla reputazione e al decoro professionale, qualificandolo come danno da perdita di chance lavorative, e dunque come danno patrimoniale, non valutabile perché giudicato definitivamente dal giudice penale.

Il ragionamento è errato. In realtà, la domanda formulata dal ricorrente riguardava i danni conseguenza della lesione della sua immagine e della sua reputazione, non solo la perdita delle occasioni di lavoro e dunque un danno patrimoniale, ma altresì il ristoro sia delle sofferenze morali che del danno alla salute e di reputazione, e dunque un danno non patrimoniale, che è stato illegittimamente ridotto nei termini della sola perdita di chance.

La decisione viene cassata con rinvio.

Avv. Emanuela Foligno

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