E’ riconosciuto il risarcimento per la violazione del diritto all’autodeterminazione anche se non viene accertata la responsabilità del Medico
Nel caso di assenza di valido consenso informato in relazione ad un intervento che abbia cagionato un pregiudizio alla salute, ma senza che sia stata accertata la responsabilità del Medico, è risarcibile il diritto violato all’autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e provi che, una volta in possesso dell’informazione, avrebbe prestato il rifiuto all’intervento.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Ordinanza n. 25875 del 17 novembre 2020).
Una donna conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Genova la Struttura sanitaria e il Ginecologo chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla perdita della capacità riproduttiva per effetto di intervento chirurgico per interruzione volontaria di gravidanza senza adeguata informazione.
Il Tribunale rigettava la domanda in quanto la paziente non provava che avrebbe rifiutato l’intervento nel caso di adeguata informazione.
La decisione veniva impugnata e la Corte d’Appello di Genova rigetta anch’essa le doglianze osservando che l’isterectomia e l’ovariectomia totale, come confermato anche dalla CTU, erano state imposte dall’emorragia conseguente all’induzione farmacologica del parto abortivo.
La vicenda approda in Cassazione. Gli Ermellini svolgono una panoramica sulla giurisprudenza venutasi a creare in materia di consenso informato e di lesione del diritto di autodeterminazione.
In materia di responsabilità sanitaria, l’inadempimento all’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale, a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione oppure la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l’omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
Invece, nel caso sia dedotta la lesione del diritto alla salute, l’incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato.
La responsabilità sanitaria, in tal caso, è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso del paziente, con la conseguenza che l’allegazione dei fatti dimostrativi di tale eventuale scelta costituisce parte integrante dell’onere della prova (che, ex art. 2697 c.c., grava sul danneggiato) del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (cfr. Cass. ord. n. 19199/2018).
La fattispecie lamentata dalla donna rientra nell’ipotesi dell’omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un pregiudizio alla salute, ma senza che sia stata dimostrata la responsabilità del medico.
In tale caso è dunque riconosciuto il diritto al risarcimento per la violazione del diritto all’autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e dimostri che, se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento.
In tal senso, il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica rileva sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo – perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell’obbligo informativo – e conseguenze pregiudizievoli che ne derivano secondo un nesso di regolarità causale.
La paziente non ha dimostrato che, se adeguatamente informata, non avrebbe interrotto la gravidanza.
Per tali ragioni la Suprema Corte rigetta il ricorso con condanna alle spese.
Avv. Emanuela Foligno
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