Danno morale: se non accertato, voce da eliminare nella liquidazione

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Qualora il danno morale non venga accertato, il Giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall’aumento previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano

In tal senso la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 25164 del 10 novembre 2020), che ha espresso il seguente principio di diritto: “L’impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l’aumento previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione”.

La Suprema Corte torna nuovamente a pronunziarsi sulla autonoma liquidazione del danno morale e, nel rimarcare che la compromissione della vita quotidiana non può dare luogo alla personalizzazione, statuisce che: “qualora tale voce non venga accertata, il Giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall’aumento previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano”.

La vicenda trae origine dalla decisione di primo grado che rigettava la domanda risarcitoria formulata nei confronti del Fondo per le Vittime della Strada in quanto l’attore non era riuscito a dimostrare che il veicolo investitore veniva posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

La Corte d’Appello, invece, riteneva integrata tale ipotesi riconoscendo una personalizzazione del danno sul presupposto della “indubbia impossibilità per la vittima di cimentarsi in attività fisiche”, e riconoscendo un ulteriore importo per le sofferenze di natura interiore e non relazionale.

Gli Ermellini, preliminarmente evidenziano che la personalizzazione del danno alla salute consiste in un aumento del valore tabellare di ristoro tenuto conto delle specificità del caso concreto.

Possono essere oggetto di personalizzazione le circostanze eccezionali che, secondo l’id quod plerumque accidit, non sono incluse nella liquidazione del danno tabellare.

La decisione d’Appello impugnata è errata in quanto ritiene che l’impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell’invalidità residuata al sinistro possa giustificare de plano la personalizzazione in quanto tale pregiudizio costituisce l’ubi consistam del danno biologico.

Relativamente al danno morale, la Suprema Corte osserva che si tratta di una voce autonoma rispetto al danno biologico, perché sofferenza di natura interiore e non relazionale meritevole di un compenso aggiuntivo.

L’autonomia del danno morale è giustificata dal fatto di essere un pregiudizio non suscettibile di accertamento medico-legale che si concreta in uno stato d’animo di sofferenza interiore che esula dalle dinamiche relazionali.

Per tali ragioni, se tale sofferenza non viene accertata in corso di causa il Giudice dovrà applicare le tabelle considerando la sola voce del danno biologico senza applicare l’aumento automatico previso.

Tale sofferenza -viene ribadito-, a differenza della personalizzazione, può essere provata anche attraverso massime d’esperienza.

Avv. Emanuela Foligno

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