Il disabile grave non autosufficiente deve essere accolto nelle strutture residenziali a prescindere dall’impegno di pagamento totale o parziale dei costi
“L’accoglienza di un disabile grave non autosufficiente all’interno di strutture residenziali, laddove se ne ravvisi la necessità in ragione delle sue condizioni di salute, deve essere attuata da parte degli enti preposti all’assistenza, giusta il disposto dell’art. 22 lett. g) l. n. 328/2000, senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento totale o parziale dei relativi costi da parte del beneficiario o dei suoi familiari”, in questi termini si è espressa la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. Lavoro, Ordinanza n. 23932 del 29 ottobre 2020).
L’Ordinanza qui a commento, articolata e impeccabile nei contenuti, tratta degli obblighi gravanti sullo stato, e sulla famiglia, nei confronti di gravi disabili destinatari di prestazioni sanitarie e assistenziali.
La Corte d’Appello, riformava la decisione di primo grado, e respingeva le opposizioni presentate dalla madre di un disabile avverso le determinazioni emesse nei suoi confronti dal Comune di residenza -ai sensi dell’art. 1 l. n. 1580/1931- volte al recupero delle somme derivanti dalla differenza tra le rette di ricovero del figlio presso una struttura per disabili e gli importi della pensione di invalidità e indennità di accompagnamento di cui il soggetto era titolare, già incamerate dal Comune stesso.
Nello specifico, il Giudice d’Appello, richiamava l’art. 1, comma 3, l. n. 1580/1931, secondo cui gli Enti hanno diritto a recuperare le spese ospedaliere e manicomiali nei confronti di chi è per legge tenuto a prestare gli alimenti al soggetto in stato di bisogno, abrogato solo ad opera del d.l. n. 112/2008, e pertanto riteneva legittima la pretesa del Comune, in quanto riferita agli anni 2003 e 2004.
La madre del disabile ricorre in Cassazione eccependo l’abrogazione della norma per effetto della disciplina sui trattamenti sanitari di cui alla l. n. 833/1978, della l. n. 328/2000 in tema di assistenza alle persone non autosufficienti e del d.lgs. n. 109/1998, modificato dal successivo d.lgs. n. 130/2000.
La Suprema Corte preliminarmente considera pacifico che le spese assistenziali siano legate strettamente a quelle sanitarie e rivestono il carattere di interventi di interesse pubblico, che, essendo obbligatori per gli enti preposti alla tutela di quegli interessi, si definiscono necessari.
La Costituzione (cfr. artt. 1, 2, 32, 38) individua i livelli essenziali di assistenza con riferimento ai quali l’art. 22 della l. n. 328/1990 ha demandato le tipologie di interventi alla pianificazione nazionale, regionale e zonale, mai effettivamente portata a compimento.
Per tale ragione, a fronte di un portatore di handicap grave vi è il dovere dell’Ente pubblico, in particolare del Comune, di intervenire sul piano sanitario ed assistenziale, essendo escluso proprio dall’obbligatorietà dell’intervento il condizionamento della prestazione all’assunzione di impegni economici da parte dei beneficiari o dei suoi familiari.
Inoltre, i congiunti da considerare nei calcoli Isee non coincidono con i parenti e i soggetti menzionati dall’art. 433 c.c., essendo peculiare e differente l’obbligo alimentare dettato dal Codice civile.
Tale equiparazione -viene sottolineato- comporterebbe il rischio di una penalizzazione dei familiari dei disabili, rendendo ancor più gravosa la loro situazione.
Richiamando, inoltre, un recente precedente gli Ermellini affermano che ben può essere sottoscritto un accordo volontario di compartecipazione dei congiunti alle spese assistenziali, ma in mancanza di tale accordo l’Ente non può procedere a rivalsa.
“La rivalsa deve essere esclusa anche a fronte di una normativa regionale che la regolamenti in base al richiamo della disciplina civilistica sugli obblighi alimentari, in quanto collidente con il sistema assistenziale architettato dalla l. n. 328/2000, le cui disposizioni sono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione”.
La Suprema Corte, pertanto, cassa la decisione d’appello e dichiara non dovute le somme pretese dal Comune nei confronti della madre del disabile, e precisa che:
“- l’accoglienza in strutture residenziali del disabile grave non autosufficiente è dovuta dall’Ente territorialmente preposto all’assistenza;
– la stessa non può essere condizionata al previo impegno al pagamento da parte dell’interessato o dei familiari;
– l’Ente non può recuperare presso i familiari i relativi costi sostenuti ai sensi dell’art. 1 l. n. 1580/1931 dopo l’entrata in vigore della l. n. 238/2000;
– il recupero non può, neppure, essere azionato sulla base delle regole generali in tema di alimenti o di mantenimento, in assenza di norme civilistiche ad hoc;
– il recupero può avvenire solamente sulla base di accordi volontari con i congiunti dei beneficiari delle misure.”
Avv. Emanuela Foligno
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