Non può essere risarcito un danno alla salute derivante dalla sperimentazione del vaccino se il consenso informato era stato correttamente acquisito
In tal senso la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III Civile, Ordinanza n. 25272 del 10 novembre 2020).
La vicenda trae origine da una vaccinazione sperimentale effettuata nel 2000 ad una bambina, previa adesione dei genitori.
Nei trenta giorni successivi all’inoculazione del vaccino la bambina manifestava segnali di reazione avversa, rialzo febbrile e un episodio di otite bilaterale e veniva ricoverata con diagnosi di porpora trombocitopenica.
Alla dimissione veniva riscontrata una progressiva regressione del linguaggio e successivamente alla bambina veniva diagnosticata una forma di autismo.
Secondo i genitori i problemi della figlia insorgevano a causa della vaccinazione sperimentale e chiamano in causa la Casa Farmaceutica e l’Azienda Sanitaria onde ottenere il risarcimento dei danni.
In particolare i genitori eccepiscono che la figlia era nata senza alterazioni, segni clinici o segnalazioni anamnestiche di ritardo nelle acquisizioni psico-motorie e che non veniva fornita adeguata informazione per il consenso alla sperimentazione del vaccino.
Il Giudice di primo grado dichiarava non provato il nesso causale tra la patologia insorta nella bambina e la vaccinazione sperimentale e correttamente acquisito il consenso informato.
La Corte d’Appello conferma le statuizioni del primo Giudice, rigettando la domanda dei genitori della bambina.
In particolare, la Corte territoriale sottolineava che dalla documentazione di causa risultava una correlazione tra autismo e porpora trombocitopenica e che l’ipotesi, avanzata dal CTP, di incidenza causale indiretta avvenuta con un danno al sistema nervoso centrale è sfornita di prova.
Riguardo il consenso informato, i Giudici d’Appello, escludevano carenze nell’acquisizione poiché nella scheda sottoscritta dai genitori era chiaramente indicata la possibilità “di effetti avversi attualmente non conosciuti”.
Gli Ermellini, in continuità con le decisioni di merito, ritengono infondato il ricorso.
I genitori lamentano in sede di legittimità che “le risultanze peritali officiose avevano concluso per una verosimile correlazione tra la somministrazione vaccinale e la sindrome clinica di porpora diffusa, ovvero trombocitopenica, rispetto alla quale l’autismo, come argomentato dalla CTP, è stato un epifenomeno”.
Lamentano, inoltre, che il consenso informato non deve essere valutato in astratto, bensì in relazione alla capacità di comprensione dei soggetti coinvolti e che, comunque, il consenso avrebbe dovuto rappresentare tutte le possibili conseguenze di un atto terapeutico non necessario, assicurandosi della reale comprensione dei destinatari.
La Suprema Corte, tuttavia, ritiene corretto l’operato dei Giudici di merito considerato che la il fatto costitutivo posto alla base della domanda risarcitoria avanzata dai genitori riguarda l’addebito di relazione eziologica tra autismo e sperimentazione del vaccino.
Tale relazione eziologica è stata esclusa dalla CTU.
Ne consegue che la differente prospettazione del nesso eziologico tra somministrazione e porpora diffusa risulta estraneo al perimetro quale definito dalla domanda originaria, sia sotto il profilo della mediazione eziologica dell’assunto epifenomeno, sia come lesione in sé, perché non si discorreva di quell’evento.
Infine, riguardo le doglianze sul consenso informato, gli Ermellini lo considerano correttamente acquisito ed esaustivo perché ivi veniva evidenziata la possibilità di eventi avversi sconosciuti, da porre in correlazione con la natura dell’inoculazione dei vaccini in concomitanza col vaccino anti morbillo, parotite e rosolia.
Il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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