In caso di infortunio mortale sul lavoro il rimprovero colposo deve riguardare la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l’esigibile osservanza delle norme cautelari violate
La vicenda approda in Cassazione su impugnazione della decisione resa dalla Corte d’Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria, ha riconosciuto in favore dell’imputato il beneficio della non menzione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Il Tribunale di Alessandria, all’esito di giudizio abbreviato, condannava il datore di lavoro alla pena di mesi 10 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, dichiarandolo responsabile perché cagionava per colpa il decesso del lavoratore addetto all’abbattimento degli alberi, a seguito di acuta insufficienza cardio-circolatoria conseguente a shock emorragico secondario a dissezione dell’aorta toracica discendente e lacerazione della vena cava superiore.
La colpa addebitata al datore per l’infortunio mortale sul lavoro consiste nella omessa indicazione nel documento di valutazione dei rischi delle misure idonee di prevenzione degli addetti all’abbattimento delle piante e nella omessa indicazione al lavoratore delle informazioni in merito ai rischi e alle procedure da adottare
Il lavoratore, unitamente al figlio, durante l’abbattimento di alcuni alberi di pioppo, dopo aver realizzato la tacca di direzione alla base dell’albero per determinarne la traiettoria di caduta, ed aver ultimato il taglio di abbattimento, veniva colpito al torace dalla pianta che cadendo urtava con i rami l’albero vicino, cagionandogli gravi lesioni e successivo decesso.
In primo e secondo grado il datore di lavoro viene ritenuto responsabile del decesso del lavoratore.
La vicenda approda in Cassazione (Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 27242 del 1 ottobre 2020), dove il datore di lavoro lamenta travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di responsabilità dell’imputato ed alla conseguente implicita ritenuta sussistenza della causalità della colpa, oggetto di specifico motivo di appello sul quale la Corte di Appello ometteva di pronunciarsi.
Secondo il datore vi era assoluta autonomia dell’accordo intercorso con il lavoratore deceduto e l’attività svolta al momento dell’infortunio esulava completamente dal contratto in essere, escludendo ogni responsabilità datoriale.
Inoltre, il datore di lavoro sostiene l’insussistenza della causalità della colpa e che, comunque, era previsto nel DVR che la valutazione sull’adeguatezza della tecnica di abbattimento andava fatta caso per caso, da persona esperta.
La Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso.
La motivazione della sentenza di Appello è congrua e, per quanto qui di interesse, in punto di causalità della colpa gli Ermellini ribadiscono quanto più volte già statuito sul punto.
Nello specifico, il rimprovero colposo deve riguardare la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l’esigibile osservanza delle norme cautelari violate.
Per affermare una responsabilità colposa, non è sufficiente che il risultato offensivo si sia prodotto come conseguenza dell’inosservanza di una regola cautelare, ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata intendeva fronteggiare.
In altri termini, l’evento lesivo deve rientrare nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare.
E’ in tali termini che bisogna valutare la causalità della colpa, nel senso che il mancato rispetto della regola cautelare di comportamento da parte di uno dei soggetti coinvolti non è sufficiente per affermare la responsabilità per l’evento verificatosi, se non si dimostra l’esistenza concreta del nesso causale tra la condotta violatrice e l’evento.
Per tali ragioni viene declarata la correttezza della decisione dei Giudici di merito che ribadivano l’obbligo in capo al datore di lavoro di curare la redazione e l’aggiornamento del DVR e quello di formazione e informazione del lavoratore.
In ordine agli altri motivi di ricorso, gli Ermellini evidenziano con fermezza di non poter procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, o ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al Giudice del merito.
E che: “Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (l’avere la persona offesa e il figlio gestito “in proprio” parte dell’attività che pure competeva per contratto alla cooperativa), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta”.
Le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano infondate, non rinvenendosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino alcuna illogicità o travisamento della prova che ne vulneri la tenuta complessiva.
L’attività lavorativa svolta dal socio lavoratore deceduto veniva prestata alle dipendenze della società Cooperativa attraverso un regolare contratto per il taglio degli alberi e non sussistono i presupposti per ipotizzare un autonomo rapporto di prestazione lavorativa tra il deceduto e il proprietario degli alberi.
Inoltre, la vittima oltre a rivestire anche la qualifica di preposto per la società datrice, apparteneva ad una particolare figura di lavoratore subordinato, quella di socio lavoratore di cooperativa, rivestendo, quindi, oltre alla funzione di lavoratore subordinato anche quella di socio partecipante alla gestione della stessa cooperativa.
In conseguenza di tale particolarità, anche le dotazioni di sicurezza -sebbene fornite dal datore di lavoro tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi vigenti in tale materia-, venivano pagate direttamente dai dipendenti.
In conclusione, la responsabilità del Presidente della Cooperativa va ravvisata non solo nella mancata formazione e informazione del lavoratore, ma anche nella completa omissione della preventiva valutazione della scelta della probabile via fuga, necessaria al fine di operare in sicurezza, per scongiurare il pericolo di investimento del taglialegna.
Pacifico, dunque, che il presidente e legale rappresentante di una cooperativa di lavoro deve essere considerato destinatario delle norme antinfortunistiche quando a questa spetti di eseguire le opere.
Dal DVR emerge che i rischi connessi al taglio delle piante in aree boschive non vengono sostanzialmente trattati e il lavoratore deceduto non riceveva alcuna istruzione e formazione sulle vie di fuga e analisi del terreno.
La violazione degli obblighi inerenti la formazione e l’informazione dei lavoratori integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l’incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l’obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto.
Il ricorso viene integralmente rigettato con condanna del datore di lavoro al pagamento delle spese di giudizio.
Avv. Emanuela Foligno
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