Respinto il ricorso di un uomo che affermava la sussistenza di un nesso eziologico tra le vaccinazioni della prima infanzia e la patologia neurologica da cui era affetto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12445/2020 si è pronunciata sul ricorso presentato da un uomo affetto da sindrome di Dravet, patologia neurologica comportante una disarmonia evolutiva e un’alterazione della sfera cognitiva e comportamentale, che egli riteneva derivare dalle vaccinazioni cui era stato sottoposto nella prima infanzia.
I Giudici del merito, tuttavia, avevano respinto la sua domanda diretta al riconoscimento dell’indennità di cui alla legge n. 210 del 1992. In particolare, la Corte di appello aveva rilevato che l’esito delle c.t.u. espletate in primo e secondo grado era stato concorde nel negare l’efficienza causale delle vaccinazioni nel determinismo della malattia. La consulenza tecnica di primo grado aveva confermato che la sindrome di Dravet ha eziologia genetica; inoltre, lo scatenarsi delle crisi epilettiche dopo le somministrazioni delle dosi di vaccino era dipeso dal fatto che l’iperpiressia (o ipertermia) aveva slatentizzato la manifestazione della patologia neurologica. Significativo era anche il rilievo che, successivamente alle vaccinazioni, altri fattori del tutto diversi avessero determinato lo scatenarsi di episodi critici, così da rendere evidente che la sindrome di Dravet avrebbe potuto manifestarsi con elevata probabilità anche per episodi febbrili del tutto indipendenti dal vaccino.
Nell’impugnare la decisione di secondo grado davanti alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse escluso il ruolo di concausa efficiente alla produzione dell’evento delle plurime vaccinazioni e delle sue conseguenze quali l’iperpiressia e l’ipertermia che ne erano conseguite, che si erano inserite nella catena causale. Il Collegio distrettuale, inoltre, non avrebbe perseguito l’obiettivo della ricerca della verità nell’accertamento del nesso causale alla stregua dei canoni di probabilità individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
I Giudici Ermellini hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato.
Nel processo preliminare – chiariscono dal Palazzaccio – al verificarsi di un evento morboso, occorre distinguere tra causa o concausa dello stesso e mera occasione. La causa costituisce l’antecedente necessario e sufficiente a produrre l’effetto e la concausa l’antecedente necessario, ma non sufficiente. Entrambe intervengono quindi nel processo eziologico come fattori necessari, senza i quali non si verificherebbe la malattia. Diversa è l’occasione, intesa come circostanza che determina e/o consente il manifestarsi della malattia già presente nell’organismo. L’occasione, caratterizzata dai requisiti dell’esiguità rispetto all’evento, dalla sostituibilità con altro fattore comune e dall’inefficacia lesiva su un individuo normale, costituisce una circostanza che crea le condizioni per il manifestarsi della malattia, che comunque si manifesterebbe in presenza di altre analoghe occasioni, o anche in assenza di esse.
Nel caso in esame, all’esito dell’attento esame delle risultanze di causa compiuto avvalendosi degli specialisti nominati in primo e secondo grado, la Corte territoriale non aveva ravvisato una ragionevole probabilità scientifica del nesso causale tra vaccinazioni e malattia, aggiungendo che l’iperpiressia o ipertermia che aveva determinato alcuni degli episodi di manifestazione della malattia ed era stata conseguenza delle vaccinazioni non era entrata nella sequenza causale, essendo la malattia già presente nell’organismo e costituendo un fenomeno frequente e non necessariamente legato alle vaccinazioni, sicché neppure la malattia ne era stata accelerata.
Nell’accertamento del nesso causale, poi, la Corte territoriale si era attenuta ai principi elaborati dalla Cassazione, secondo i quali la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.
I Giudici di Piazza Cavour hanno richiamato, inoltre, quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ovvero che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto.
Nella vicenda in esame, le relazioni dei consulenti tecnici recepite dai giudici di merito avevano tenuto conto sia dello stato della letteratura scientifica in materia sia delle caratteristiche del caso concreto, che non consentivano di ritenere ipotizzabile, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, un nesso di causalità tra vaccinazioni e malattia, in considerazione della letteratura scientifica valorizzata dai consulenti, della riscontrata mutazione genetica e delle caratteristiche concrete del suo manifestarsi. Vi era stata, quindi, una valutazione di convergenza tra la determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa) e gli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica), sicché l’eziologia ipotizzata dal ricorrente era rimasta allo stadio di mera possibilità teorica.
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