Illegittimo l’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A

Ha diritto a un indennizzo chi ha riportato lesioni conseguenti alla vaccinazione contro l’epatite A. La Corte costituzionale, infatti, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992 – inerente “l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati” – nella parte in cui “non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A”.

I giudici delle Leggi hanno quindi ritenuto fondata la questione sollevata dalla sezione lavoro della Cassazione chiamata a valutare il ricorso proposto dal Ministero della salute contro una sentenza della Corte d’appello di Lecce, che aveva disposto il versamento dell’indennità in questione a favore di una donna a suo tempo sottoposta alla vaccinazione contro il virus dell’epatite A, e che, in conseguenza di ciò, è risultata affetta da “lupus eritematoso sistemico”.

I Giudici del merito avevano considerato provata la sussistenza di un nesso causale tra somministrazione del vaccino e la patologia ritenendo che il diritto all’indennizzo previsto dalla legge sussistesse anche con riferimento al vaccino somministrato nel caso di specie.

Avverso tale decisione il Ministero della Salute aveva obiettato che l’indennizzo si riferisce alle sole vaccinazioni obbligatorie.

La Consulta ha invece chiarito che “la ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale”.

Per questo, “la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo”.

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